Articolo 2893 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Mancata richiesta dell'incanto

Dispositivo

Note

(1) Se i creditori non pongono in essere l'opposizione, il procedimento di liberazione diviene effettivo (v. nota art. 2889), gestito dal giudice indicato appositamente dal presidente del tribunale, che produce la cancellazione delle ipoteche iscritte prima della trascrizione del titolo del terzo acquirente che vuole la suddetta liberazione. Comunque, l'estinzione delle ipoteche va ricondotta al pagamento liberatorio posto in atto dal terzo ex art. 2878 e non al provvedimento emesso dal giudice.Si deve infine sottolineare che l'estinzione è generale, ossia riguarda anche le ipoteche dei creditori che non risultino intervenuti nel procedimento di purgazione.