Articolo 2913 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato
Dispositivo
Non hanno effetto [2747] in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione [498] c.p.c.] gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento (1), salvi gli effetti del possesso di buona fede [1153] per i mobili non iscritti in pubblici registri [815], [2693] (2).
Note
(1) Gli atti di alienazione dei beni soggetti a pignoramento sono sottoposti ad una inefficacia relativa, in quanto non producono effetti versoil creditore pignorante e gli altri creditori che partecipano alla fase esecutiva, sicché, ad esempio, se il processo esecutivo si estinguesse, il debitore che ha alienato non potrebbe opporre la medesima inefficacia all'acquirente.
(2) Si ribadisce l'eccezione in relazione agli effetti dei terzi che siano stati acquirenti in buona fede, cioè ignorando la presenza della garanzia, ma solo nell'ipotesi di beni mobili non registrati, necessitando invece la trascrizione per le altre categorie di beni.Se, quindi, l'atto di alienazione o disposizione ha avuto per oggetto un bene mobile non registrato (ad esempio, un quadro, un gioiello, dell'arredamento) ed il terzo acquirente non sapeva che questo fosse assoggettato a pignoramento, tale atto potrà senza dubbio essere opposto ai creditori, i quali di conseguenza non potranno sottoporlo a procedura esecutiva, non facendo ormai più parte del patrimonio del debitore.
Massime giurisprudenziali (14)
1Cass. civ. n. 13342/2022
In conformità ai principi di buona fede e correttezza, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che è stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto: ne deriva che il ritardo ingiustificato comporta la responsabilità risarcitoria del creditore nei confronti del debitore che sia stato conseguentemente danneggiato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva disatteso la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale avanzata dai promissari acquirenti nei confronti dei creditori procedenti, i quali - ricevuto dagli attori il pagamento del debito dell'esecutato - avevano omesso di adoperarsi per l'estinzione del processo esecutivo attraverso il deposito di regolari atti di rinuncia).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13342 del 28 aprile 2022)
2Cass. civ. n. 3020/2020
In tema di privilegio ex art. 2770 c.c., stante la sua finalità di assicurare l'interesse dell'intero ceto creditorio, tramite l'applicazione della disciplina dell'art. 2913 c.c., alla conservazione dell'immobile staggito al soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori (anche intervenuti dopo la trascrizione dell'atto di disposizione), la presenza di una precedente iscrizione ipotecaria sul bene non rende inutile l'iniziativa esecutiva assunta dal creditore pignorante rispetto agli interessi del ceto creditorio, né impedisce che tale vantaggio si propaghi, in virtù del disposto dell'art. 2913 c.c., anche agli altri creditori, garantendo il loro eguale diritto al soddisfacimento dei propri crediti sui beni del debitore.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3020 del 10 febbraio 2020)
3Cass. civ. n. 27545/2017
In conformità ai principi di buona fede e correttezza, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che è stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto, avendo riguardo allo stato della procedura pendente nonché ad eventuali motivi di urgenza allo stesso noti: ne deriva che il ritardo ingiustificato comporta la responsabilità risarcitoria del creditore nei confronti del debitore che sia stato conseguentemente danneggiato.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 27545 del 21 novembre 2017)
4Cass. civ. n. 54/2016
Il pignoramento derivante dalla conversione di un sequestro conservativo non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare, sicché il creditore intervenuto nella successiva esecuzione - promossa dallo stesso sequestrante o da altri - non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt. 2913 e ss. c.c., agli atti pregiudizievoli sui beni del debitore intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento, restando l'ipoteca iscritta sull'immobile dopo la trascrizione del sequestro conservativo inopponibile unicamente al creditore sequestrante e non anche ai creditori intervenuti nell'esecuzione.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 54 del 7 gennaio 2016)
5Cass. civ. n. 25802/2015
Ai sensi dell'art. 107 l. fall., come modificato dal d.l.vo n. 5 del 2006, il curatore fallimentare subentra di pieno diritto nelle procedure esecutive, mobiliari ed immobiliari, pendenti alla data della dichiarazione di fallimento al posto del creditore procedente (che non possa più proseguirle giusta l'art. 51 l. fall.), scegliendo con il programma di liquidazione di sostituirsi a lui, ovvero di proseguire la liquidazione nelle forme fallimentari. In tale ultima ipotesi, l'improcedibilità dell'esecuzione, dichiarata dal giudice dell'espropriazione su istanza del curatore, non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento di cui agli artt. 2913 e segg. c.c., giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, l'organo fallimentare, purché nel frattempo non sia intervenuta una causa di inefficacia del pignoramento medesimo; del resto, opinando diversamente, il curatore sarebbe sempre tenuto a proseguire l'esecuzione singolare onde conservare gli effetti del pignoramento, cosi svilendosi non solo la sua facoltà discrezionale di scelta di cui all'art. 107, comma 6, l. fall., ma anche il suo stesso ruolo centrale assunto dalla programmazione liquidatoria nella riforma del 2006.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25802 del 22 dicembre 2015)
6Cass. civ. n. 8936/2013
Il terzo che, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione di cui all'art. 2913 cod. civ., il quale, sancendo l'inefficacia verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti delle alienazioni del bene staggito successive al pignoramento, impedisce che egli succeda nella posizione di soggetto passivo dell'esecuzione in corso, e, quindi, che sia legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8936 del 12 aprile 2013)
7Cass. civ. n. 924/2013
Nell'ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva ai sensi dell'art. 2913 c.c. (nella specie, preliminare di vendita successivo alla trascrizione del pignoramento del bene), è configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio, - quale organo pubblico della procedura esecutiva, ausiliare del giudice - un danno risarcibile che deriva dall'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto, quanto prima, al suo effettivo valore di mercato; risarcimento sul quale si estende il pignoramento, quale frutto, ex art. 2912 c.c..(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 924 del 16 gennaio 2013)
8Cass. civ. n. 15249/2011
Non hanno effetto nei confronti del curatore del fallimento, che subentri nella posizione del creditore pignorante ex art. 107 legge fall., gli atti di alienazione di beni sottoposti a pignoramento, applicandosi il disposto dell'art. 2913 cod.civ., con conseguente irrilevanza dell'azione revocatoria intrapresa dal fallimento, attesa la priorità temporale del pignoramento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15249 del 12 luglio 2011)
9Cass. civ. n. 15400/2010
Nel caso di acquisto di un immobile successivamente alla trascrizione sullo stesso del pignoramento - quindi con atto inopponibile ai creditori pignoranti ed intervenuti - l'acquirente non può intervenire neppure in via adesiva nell'espropriazione forzata, ne è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ma è legittimato soltanto a proporre opposizione di terzoexart. 619 c.p.c., allo scopo di far valere l'eventuale inesistenza o la nullità della trascrizione, per sottrarre il bene all'espropriazione, e, inoltre, può partecipare alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita forzata. eventualmente residuato dopo che siano stati soddisfatti il creditore procedente ed i creditori intervenuti nell'espropriazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15400 del 28 giugno 2010)
10Cass. civ. n. 24696/2009
Nel giudizio volto a far dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2913 c.c., del pagamento dei canoni di locazione effettuato dal conduttore di un immobile pignorato in favore del terzo che abbia acquistato il bene con atto successivo al pignoramento, non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del predetto terzo, potendo l'inefficacia costituire oggetto di mera eccezione, opponibile a chi rivendichi un qualunque effetto negoziale incompatibile con il pignoramento e con i diritti del creditore pignoratizio, senza necessità che venga emessa una pronuncia in via principale nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto, ove non siano in questione effetti che possano coinvolgere i diritti di terzi non evocati in giudizio(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24696 del 24 novembre 2009)
11Cass. civ. n. 4856/2000
Il terzo acquirente di un bene pignorato è legittimato a proporre in proprio, e non in via surrogatoria rispetto all'alienante, l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4856 del 14 aprile 2000)
12Cass. civ. n. 7214/1996
Il principio generale enunciato dall'art. 2913 c.c. - a norma del quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento - opera anche nei confronti dei creditori intervenuti dopo la trascrizione dell'atto di alienazione, sempreché questo sia successivo al pignoramento. Ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità della domanda di liberazione di immobile da ipoteca, la trascrizione dell'acquisto deve avvenire prima che i creditori iscritti eseguano il pignoramento nelle forme di cui all'art. 555 c.p.c., altrimenti la trascrizione effettuata successivamente non è opponibile ai predetti creditori e non può incidere, modificandone lo svolgimento, sull'esecuzione già iniziata.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7214 del 6 agosto 1996)
13Cass. civ. n. 324/1990
In tema di affitto di fondi rustici, ai fini dell'accertamento dell'esistenza e gravità d'un inadempimento del conduttore in relazione al mantenimento delle scorte nel fondo ed all'impiego nella sua coltivazione del letame del bestiame, assume rilevanza decisiva lo stabilire, avuto riguardo alle concrete modalità della consegna del bestiame da parte del locatore, se il conduttore abbia acquistato la proprietà delle scorte (come accade nel caso di consegna eseguita con le modalità previste dagli artt. 1645, comma terzo, e 1640, comma terzo, c.c.) o se queste siano rimaste di proprietà del locatore (come accade nei casi previsti dagli arti. 1642 e 1645, comma secondo, c.c.), giacché, nella prima ipotesi, ove l'affittuario alieni il bestiame, occorre valutare se tale alienazione abbia fatto venir meno la concreta destinazione al servizio del fondo dei mezzi necessari alla sua coltivazione secondo i principi della buona tecnica agraria (art. 1618 c.c.), mentre nella seconda, costituendo le scorte la dotazione del fondo, che deve essere mantenuta per tutta la durata del rapporto (artt. 1640, comma primo, e 1642 c.c.), la loro asportazione produce una radicale modificazione, che l'affittuario non può operare unilateralmente senza incorrere in un inadempimento contrattuale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 324 del 22 gennaio 1990)
14Cass. civ. n. 4612/1985
Qualora l'immobile pignorato venga trasferito con atto di vendita trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, l'inefficacia relativa di tale atto, cioè la sua inopponibilità nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti (artt. 2644 e 2913 c.c.), non esclude che il terzo acquirente assume la veste di successore a titolo particolare nel diritto di proprietà sul bene staggito, e quindi di soggetto in cui pregiudizio si svolge il processo espropriativo. In tale situazione, pur non potendo trovare applicazione diretta l'art. 111 c.p.c., dettato per il processo di cognizione, devono ritenersi operanti i principi evincibili dalla norma medesima, previo adattamento con le caratteristiche del processo esecutivo, e deve conseguentemente riconoscersi, ferma restando la prosecuzione del processo stesso fra le parti originarie, la possibilità di detto terzo acquirente di svolgere le attività processuali inerenti all'indicato subingresso nella qualità di soggetto passivo, e, quindi, la facoltà di interloquire in ordine alle modalità dell'esecuzione, di proporre opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617 c.p.c., di proporre opposizione all'esecuzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 615 c.p.c., per impignorabilità del bene, nonché di proporre, in via di surrogazione al debitore esecutato, opposizione all'esecuzione per inesistenza o sopravvenuta cessazione del diritto di procedere all'esecuzione medesima, ai sensi del primo comma dell'art. 615 citato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4612 del 4 settembre 1985)