Articolo 2913 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato

Dispositivo

Note

(1) Gli atti di alienazione dei beni soggetti a pignoramento sono sottoposti ad una inefficacia relativa, in quanto non producono effetti versoil creditore pignorante e gli altri creditori che partecipano alla fase esecutiva, sicché, ad esempio, se il processo esecutivo si estinguesse, il debitore che ha alienato non potrebbe opporre la medesima inefficacia all'acquirente.

(2) Si ribadisce l'eccezione in relazione agli effetti dei terzi che siano stati acquirenti in buona fede, cioè ignorando la presenza della garanzia, ma solo nell'ipotesi di beni mobili non registrati, necessitando invece la trascrizione per le altre categorie di beni.Se, quindi, l'atto di alienazione o disposizione ha avuto per oggetto un bene mobile non registrato (ad esempio, un quadro, un gioiello, dell'arredamento) ed il terzo acquirente non sapeva che questo fosse assoggettato a pignoramento, tale atto potrà senza dubbio essere opposto ai creditori, i quali di conseguenza non potranno sottoporlo a procedura esecutiva, non facendo ormai più parte del patrimonio del debitore.

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. civ. n. 4801/2025

2Cass. civ. n. 13342/2022

3Cass. civ. n. 3020/2020

4Cass. civ. n. 27545/2017

5Cass. civ. n. 54/2016

6Cass. civ. n. 25802/2015

7Cass. civ. n. 8936/2013

8Cass. civ. n. 924/2013

9Cass. civ. n. 15249/2011

10Cass. civ. n. 15400/2010

11Cass. civ. n. 24696/2009

12Cass. civ. n. 4856/2000

13Cass. civ. n. 7214/1996

14Cass. civ. n. 324/1990

15Cass. civ. n. 4612/1985