Articolo 2916 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Ipoteche e privilegi

Dispositivo

Note

(1) Rispetto alla gestione dell'ipoteca giudiziale nel corso della procedura esecutiva, il precedente codice del 1865 non esprimeva alcuna disposizione, invece il codice attuale, proprio nell'ambito della presente norma, ne sancisce l'esplicita equiparazione alla forma ipotecaria volontaria, prevedendone pertanto, seiscritta dopo il momento del pignoramento, l'inopponibilità.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 1027/2025

2Cass. civ. n. 3401/2024

3Cass. civ. n. 5508/2021

4Cass. civ. n. 23667/2017

5Cass. civ. n. 5511/2000