Articolo 2916 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Ipoteche e privilegi

Dispositivo

Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione [509] c.p.c.] non si tiene conto:

Note

(1) Rispetto alla gestione dell'ipoteca giudiziale nel corso della procedura esecutiva, il precedente codice del 1865 non esprimeva alcuna disposizione, invece il codice attuale, proprio nell'ambito della presente norma, ne sancisce l'esplicita equiparazione alla forma ipotecaria volontaria, prevedendone pertanto, seiscritta dopo il momento del pignoramento, l'inopponibilità.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 5508/2021

Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa alla distribuzione della somma ricavata nel processo esecutivo con la prelazione spettante all'originario creditore ipotecario, qualora la cessione sia stata idoneamente e tempestivamente manifestata al giudice dell'esecuzione, ai creditori concorrenti e all'esecutato, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2843 c.c., dato che, ai fini della distribuzione, la formalità non assume funzione costitutiva, bensì latamente dichiarativa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5508 del 26 febbraio 2021)

2Cass. civ. n. 23667/2017

Ai sensi dell'art. 2916 c.c., dettato in relazione agli effetti del pignoramento ed applicabile anche al sequestro conservativo ex art. 2906 c.c., le ipoteche iscritte dopo il sequestro sono improduttive di effetti verso il sequestrante. Conseguentemente la somma ricavata dall'esecuzione deve essere distribuita effettuando dapprima una proporzione tra tutti i crediti dei creditori chirografari e di quelli ipotecari (declassati a chirografari) e poi attribuendo al sequestrante un importo non eccedente quello per il quale la misura cautelare era stata concessa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23667 del 10 ottobre 2017)

3Cass. civ. n. 5511/2000

Nel concordato preventivo, sia esso remissorio-solutorio che con cessione dei beni, i limiti alla generale opponibilità ai creditori degli atti compiuti dal debitore sul proprio patrimonio sono solo quelli previsti dagli artt. 167 e 168 della legge fallimentare (che riguardano solo gli atti successivi all'apertura della procedura). Pertanto deve escludersi che, dopo la ammissione del debitore al concordato preventivo e la conseguente temporanea improseguibilità della esecuzione individuale ai sensi del primo comma dell'art. 168 della legge fallimentare, permangano ancora a vantaggio di tutti i creditori gli effetti conservativi del pignoramento singolare e che, quindi, l'ipoteca iscritta dopo il pignoramento, ma prima dell'ammissione del debitore al concordato preventivo, non sia opponibile alla massa di creditori, non potendo trovare applicazione, con riferimento a tale procedura concorsuale, l'art. 2916 n. 1) c.c., che stabilisce la inefficacia (relativa) delle ipoteche sorte dopo il pignoramento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5511 del 3 maggio 2000)