Articolo 2923 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Locazioni

Dispositivo

Note

(1) La presente norma si intende assimilabile analogicamente alla previsioneexart.1599, comma 2, ad esclusione dell'applicazione alla categoria dei beni mobili registrati (v. art. 815).

(2) In questa ipotesi risulta chiaramente delineata la giustificazione della disposizione, fondata sull'intento di far desistere debitore e terzo da patti che arrechino un volontario pregiudizio a colui che sarà l'aggiudicatario.

(3) Qualora si sia concluso un contratto di locazione non avente data certa, poichéexart.1574 questa si intende convenuta al fine di evitare la nullità del medesimo contratto per mancata determinazione di un elemento essenziale, quale risulta la durata, se il terzo ottiene comunque la disponibilità del bene in un momento antecedente al pignoramento, l'acquirente è tenuto ad osservare la disciplina delle locazioni a tempo indeterminato.

(4) L'art. 7 della L. 392/78 opera un profondo restringimento della disposizione dell'ultimo comma del presente articolo, in quanto sancisce che l'eventuale clausola del contratto di locazione che preveda lo scioglimento del medesimo in caso di alienazione dell'immobile urbano locato, venga considerata nulla.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 9731/2025

2Cass. civ. n. 7909/2024

3Cass. civ. n. 12473/2023

4Cass. civ. n. 23508/2022

5Cass. civ. n. 9877/2022

6Cass. civ. n. 16718/2012

7Cass. civ. n. 17735/2009

8Cass. civ. n. 111/2003

9Cass. civ. n. 721/1999

10Cass. civ. n. 459/1994