Articolo 2933 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Esecuzione forzata degli obblighi di non fare

Dispositivo

Note

(1) Diversamente dalle obbligazioni difacere, la cui violazione viene tutelata dall'art. 2932, qui non si pongono problemi di fungibilità, in quanto l'eventuale distruzione di quanto fatto non adempiendo correttamente all'obbligo viene senza dubbio posta in essere da un soggetto differente rispetto al debitore.

(2) Il pregiudizio all'economia nazionale si configura considerando le fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza: perciò, ad esempio, viene ordinata senza problemi la demolizione di un immobile edificato contrastando un divieto legale o contrattuale, sebbene persista una crisi in tema di alloggi.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 11601/2024

2Cass. civ. n. 16611/2019

3Cass. civ. n. 25890/2017

4Cass. civ. n. 6665/2011

5Cass. civ. n. 866/2007

6Cass. civ. n. 6582/1994

7Cass. civ. n. 12557/1992

8Cass. civ. n. 1434/1987