Articolo 2934 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Estinzione dei diritti

Dispositivo

Ogni diritto si estingue per prescrizione [252] disp. att.] (1), quando il titolare non lo esercita per il tempo [2962], [2963] determinato dalla legge [1242] comma 2].

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge (2) [248], [249], [263], [270], [553], [948], [1111], [1422], [1865].

Note

(1) In realtà, l'orientamento dottrinale prevalente reputa che non sia del tutto corretto definire tale evento giuridico "estinzione", in quanto il diritto in questione non si estingue, ma si affievolisce permettendo ai terzi di opporre l'avvenuta prescrizione frustrando l'iniziativa del soggetto che, rimasto immobile per il periodo sancito dal legislatore, voglia improvvisamente far valere in giudizio il proprio diritto. Si tratta pertanto di un'ipotesi di "estinzione dell'azione", piuttosto che del diritto in sé: infatti, se la prescrizione determinasse la vera e propria estinzione dello stesso, non avrebbe inoltre alcun senso la disposizione dettata dall'art. 2940, in forza della quale non è possibile domandare la ripetizione del valore di un debito prescritto.

(2) Sono giudicati imprescrittibili sia i diritti cosiddetti indisponibili sia quelli che sono taliex lege.Sono sottratti alla disponibilità del titolare prevalentemente poiché rispondono ad un'esigenza collettiva: si tratta, ad esempio, dei diritti della personalità (in primis, il diritto al nomeexart.6 e all'immagineexart.10), dei diritti connotanti unostatus(come il diritto di cittadinanza), dei poteri di diritto familiare (prima fra tutti ovviamente la responsabilità genitoriale) o ancora dei diritti patrimoniali che discendono da rapporti familiari (vedi l'usufrutto legale, il diritto agli alimenti, ecc.).Sono invece considerati non sottoposti a prescrizione in virtù di espressa disposizione normativa: il diritto di proprietà stabilito dalLibro III, Titolo II, del quale viene esplicitamente sancita l'impossibilità di perdita per non utilizzo (ad eccezione del caso di usucapione posta in essere da un terzo, in virtù delLibro III, Titolo VIII, Capo II, Sez. III), il diritto in capo all'erede di chiedere il riconoscimento della sua qualifica verso chiunque possieda i beni ereditari (v. art. 533) e il diritto di domandare la nullità contrattuale (come dispone ilLibro IV, Titolo II, Capo XI).

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 8640/2020

Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio; sicché, anche quando il termine acceda al diritto di credito da far valere, la prescrizione decorre anche quando il diritto non sia esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, potendo il creditore ricorrere al giudice per la fissazione di un termine, ai sensi dell'art. 1183, comma 2, c.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2017)(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8640 del 7 maggio 2020)

2Cass. civ. n. 23669/2016

Il diritto d'uso sulle aree a parcheggio, di cui all'art. 41 "sexies" della l. n. 1150 del 1942, ha natura reale ed è, pertanto, soggetto a prescrizione ventennale, non rientrando tra i diritti indisponibili ex art. 2934, comma 2, c.c., senza che osti a tale conclusione il vincolo pubblicistico di destinazione che connota in via permanente dette aree, giacché, ai fini del corretto assetto urbanistico, è indifferente che di esse fruiscano i proprietari degli appartamenti in relazione ai quali furono calcolate ovvero altri soggetti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23669 del 21 novembre 2016)

3Cass. civ. n. 21885/2011

Nel caso di inadempimento da parte di un privato all'impegno assunto con un comune a trasferire la proprietà di un terreno, seppur collegato (e nella specie posteriore) all'accordo corrispondente allo schema procedimentale di cui all'art. 31, quinto comma, della legge n. 1150 del 1942 (nel testo "ratione temporis" vigente), avente ad oggetto il rilascio di una licenza edilizia subordinata all'impegno di attuare le opere di urbanizzazione, il diritto del comune di avvalersi della tutela dell'esecuzione del contratto in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., non è indisponibile e quindi è soggetto a prescrizione; non basta infatti ad integrare l'indisponibilità - cui fa riferimento l'art. 2934, secondo comma, c.c. - l'esistenza di una finalità di pubblico interesse, il cui perseguimento non si sottrae, in via di principio, agli effetti del trascorrere del tempo, nemmeno quando si sia in presenza di atti autoritativi della P.A., e dovendosi comunque avere riguardo al contenuto oggettivo del diritto della cui prescrizione si discute, non già alla natura ed alla causa degli atti negoziali dai quali quel diritto trae origine.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21885 del 21 ottobre 2011)

4Cass. civ. n. 19204/2011

Il diritto al risarcimento del danno, anche quando viene azionato per effetto della mancata realizzazione di un diritto indisponibile, conservando la propria autonomia rispetto al diritto originario, non ne assume il carattere dell'indisponibilità ed è, pertanto, soggetto alla prescrizione decennale di cui all'art. 2934 c.c. Ne consegue che, in tema di compravendita immobiliare, decennale è la durata del termine di prescrizione del diritto dell'acquirente ad ottenere l'indennizzo da mancato rilascio del certificato di abitabilità, atteso che detta omissione costituisce non già un illecito ma un inadempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di vendita, connaturale alla destinazione abitativa dell'immobile alienato; tale termine decorre dalla stipula del contratto o dal diverso termine indicato dal giudice per l'adempimento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19204 del 21 settembre 2011)