Articolo 2957 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Decorrenza delle prescrizioni presuntive

Dispositivo

Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione (1).

Per le competenze dovute agli avvocati [ai procuratori] (2) e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione [85], [324] c.p.c.].

Note

(1) Si deve ribadire che le prescrizioni presuntive non operano sul terreno del diritto sostanziale come quelle estintive, ma riguardano l'aspetto probatorio, inquadrandosi nel più generale ambito alle presunzioni (v. art. 2727).

(2) Il termine "procuratore" è stato sostituito dal termine "avvocato" in forza dell'art. 3, L. n. 27 febbraio 1997, n. 27.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 40626/2021

La prescrizione breve presuntiva del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario decorre non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall'art. 2957, comma 2, c.c., ma anche dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, inclusa la morte di quest'ultimo, la quale estingue il rapporto di mandato e determina l'insorgenza del diritto del difensore al pagamento delle competenze professionali, pur non facendo venire meno, a determinate condizioni, il dovere del professionista di continuare a gestire la lite.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 40626 del 17 dicembre 2021)

2Cass. civ. n. 35275/2021

Il termine triennale della prescrizione presuntiva per le competenze dovute agli avvocati, di cui all'art. 2956 c.c., ai sensi del secondo comma dell'art. 2957 c.c., decorre "dalla decisione della lite", che coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa, mentre "per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione", da individuarsi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto di patrocinio.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 35275 del 18 novembre 2021)

3Cass. civ. n. 4595/2020

In materia di onorari di avvocato, la conclusione della prestazione, prevista dall'art. 2957, comma 2, c.c., quale "dies a quo" del decorso del termine triennale di prescrizione, deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4595 del 21 febbraio 2020)

4Cass. civ. n. 21943/2019

La conclusione della prestazione, che l'art. 2957, comma 2, c.c. individua quale "dies a quo" del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo; sicché eventuali successive iniziative intraprese dal medesimo difensore, anche se connesse alla decisione definitiva, costituiscono prestazione di nuova attività, assoggettata ad un autonomo termine di prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, ai fini della prescrizione, il procedimento esecutivo finalizzato a rendere effettivo il diritto riconosciuto in sede di cognizione rappresentasse una nuova attività). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/09/2016).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21943 del 2 settembre 2019)

5Cass. civ. n. 4951/2016

In tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta, sicché il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4951 del 14 marzo 2016)

6Cass. civ. n. 13401/2015

La prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente, che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché l'"ultima prestazione", ex art. 2957, secondo comma, cod. civ., va individuata con riferimento all'espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura "ad litem", che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13401 del 30 giugno 2015)

7Cass. civ. n. 7281/2012

La prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario può decorrere non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall'art. 2957 c.c., ma anche dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, ivi compresa la morte di quest'ultimo(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7281 del 11 maggio 2012)

8Cass. civ. n. 7378/2009

In tema di prestazioni professionali, la prescrizione del diritto al compenso dei professionisti decorre automaticamente, ai sensi dell'art. 2957 c.c., dalla conclusione della prestazione, la quale fa presumere l'immediata esigibilità del corrispettivo, senza che abbia alcun rilievo l'apposizione del visto di conformità sulla parcella da parte del competente consiglio dell'ordine, essendo altrimenti riconosciuta al professionista la possibilità di fissare il termine iniziale di decorso della prescrizione in base ad una scelta arbitraria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7378 del 26 marzo 2009)

9Cass. civ. n. 9053/2007

In tema di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, l'art. 1891, secondo comma, c.c., nel prescrivere che ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti da detto contratto da parte del contraente è richiesto che l'assicurato abbia espresso in proposito il proprio consenso, implica che tale consenso non può essere validamente manifestato attraverso un comportamento che si attui secondo modalità diverse da una dichiarazione esplicita, anche se, perseguendo obiettivi immediati eventualmente diversi, sia tuttavia idoneo a rivelare in modo univoco la volontà del soggetto. Peraltro, la citata norma non richiede che siffatta dichiarazione sia rivolta specificamente all'assicuratore, sicché nulla impedisce che la stessa manifestazione del consenso sia ravvisabile anche in una dichiarazione resa al contraente della polizza, il quale risulterebbe conseguentemente legittimato, in base a tale presupposto, ad esercitare i predetti diritti derivanti dal contratto con atti ed efficacia interruttiva della prescrizione. (Nella specie, relativa ad una controversia in cui il ricorrente aveva convenuto in giudizio l'azienda datrice di lavoro e la compagnia assicuratrice chiedendo la condanna di quest'ultima e in subordine anche della prima al pagamento degli indennizzi previsti dalla polizza assicuratrice contro gli infortuni stipulata dall'azienda per le lesioni subiti in un incidente occorso lungo il percorso per recarsi ad un incontro di lavoro, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata perché venisse deciso sulla questione dell'interruzione della prescrizione verificando la sussistenza o meno di fatti idonei a produrre l'interruzione stessa, in relazione ad una valida dichiarazione di consenso dell'assicurato all'esercizio da parte del contraente dei diritti derivanti dal contratto sulla base degli atti ritualmente acquisiti al processo, che avrebbero potuto essere esaminati anche d'ufficio dal giudice adito, che aveva invece omesso tale indagine).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 9053 del 16 aprile 2007)

10Cass. civ. n. 13774/2004

Il termine della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso, ai sensi degli artt. 2957, secondo comma, c.c., decorre dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, il quale è fondato sul contratto di patrocinio, regolato dalle norme di diritto sostanziale del mandato, e non sulla procuraad litem, il cui fine è solo di consentire la rappresentanza processuale della parte. Tale termine, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza d'appello, senza che rilevi il conferimento di una nuova procura per l'appello al medesimo difensore, perché ciò implica la prosecuzione dell'affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente, non già il suo esaurimento.Per data della «decisione della lite», con riferimento alla quale l'art. 2957 secondo comma c.c. fissa il momento iniziale del decorso della prescrizione triennale per le competenze di avvocati e procuratori, va inteso il giorno della pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13774 del 22 luglio 2004)