Articolo 2967 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Effetto dell'impedimento della decadenza

Dispositivo

Nei casi in cui la decadenza è impedita [2966], il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione [2934] (1).

Note

(1) La presente disposizione rinvia espressamente alla disciplina inerente alla prescrizione nel caso in cui la decadenza subisca un impedimento e non possa perciò trovare applicazione: è chiara la necessarietà di tale rinvio, al fine di rispettare il generale principio di certezza e stabilità delle relazioni giuridiche a cui entrambi gli istituti rispondono.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 15526/2009

In tema di rimborso dei diritti doganali indebitamente corrisposti in contrasto con norme comunitarie, una volta impedita la decadenza, mediante la proposizione della relativa istanza nel termine di cui all'art. 91 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come interpretato e modificato dall'art. 29. comma primo, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'azione giudiziaria volta a far valere il relativo diritto resta soggetta all'ordinario termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2697 c.c.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 15526 del 2 luglio 2009)