Articolo 2967 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Effetto dell'impedimento della decadenza

Dispositivo

Note

(1) La presente disposizione rinvia espressamente alla disciplina inerente alla prescrizione nel caso in cui la decadenza subisca un impedimento e non possa perciò trovare applicazione: è chiara la necessarietà di tale rinvio, al fine di rispettare il generale principio di certezza e stabilità delle relazioni giuridiche a cui entrambi gli istituti rispondono.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 15526/2009