Articolo 812 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Distinzione dei beni

Dispositivo

Note

(1) Il secondo comma riguarda i beni non immobili,perché non incorporati al suolo, ma che il legislatore considera tali.

(2) La regolamentazione giuridica propria delle due categorie di beni è differente in ordine alla forma degli atti, scritta per i negozi che hanno ad oggetto i diritti reali immobiliari e libera per quelli che hanno ad oggetto i beni mobili; alla pubblicità, perché le vicende giuridiche dei beni immobili sono trascritte in pubblici registri, allo scopo di porre i terzi in condizione di venirne edotti di tale circostanza, per i beni mobili vale, invece, il possesso, perché il trasferimento materiale di un bene mobile permette ai terzi di venirne a conoscenza; alla garanzia, dal momento che i beni immobili sono passibili di ipoteca, quelli mobili, invece, di pegno.I beni mobili possono, peraltro, non appartenere a nessuno, c.d.res nullius; se i beni immobili non sono di proprietà di alcuno, divengono, invece, automaticamente di proprietà dello Stato.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 1252/2025

2Cass. civ. n. 6840/2024

3Cass. civ. n. 520/2023

4Cass. civ. n. 22300/2022

5Cass. civ. n. 18289/2020

6Cass. civ. n. 11294/2018

7Cass. civ. n. 152/2017

8Cass. civ. n. 19283/2009

9Cass. civ. n. 6957/2000

10Cass. civ. n. 697/1997