Articolo 812 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Distinzione dei beni

Dispositivo

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (1).

Sono mobili tutti gli altri beni (2).

Note

(1) Il secondo comma riguarda i beni non immobili,perché non incorporati al suolo, ma che il legislatore considera tali.

(2) La regolamentazione giuridica propria delle due categorie di beni è differente in ordine alla forma degli atti, scritta per i negozi che hanno ad oggetto i diritti reali immobiliari e libera per quelli che hanno ad oggetto i beni mobili; alla pubblicità, perché le vicende giuridiche dei beni immobili sono trascritte in pubblici registri, allo scopo di porre i terzi in condizione di venirne edotti di tale circostanza, per i beni mobili vale, invece, il possesso, perché il trasferimento materiale di un bene mobile permette ai terzi di venirne a conoscenza; alla garanzia, dal momento che i beni immobili sono passibili di ipoteca, quelli mobili, invece, di pegno.I beni mobili possono, peraltro, non appartenere a nessuno, c.d.res nullius; se i beni immobili non sono di proprietà di alcuno, divengono, invece, automaticamente di proprietà dello Stato.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 1252/2025

Le torri su cui sono installati gli aerogeneratori (rotori e navicelle), unitamente alle relative opere di fondazione, rappresentano opere annoverabili nel genere delle "costruzioni", sulla scorta dei caratteri della stabilità, solidità e consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo ex art. 812 c.c., non costituendo navicella, rotore e pale elementi a sé stanti, bensì componenti dell'unico impianto eolico infisso stabilmente al suolo, con conseguente applicabilità dell'art. 1669 c.c. all'appalto per la loro installazione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1252 del 18 gennaio 2025)

2Cass. civ. n. 6840/2024

Ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici), realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, sono considerati, a tutti gli effetti, come beni immobili poiché la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando l'astratta possibilità di rimozione ed installazione in altro luogo.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 6840 del 14 marzo 2024)

3Cass. civ. n. 520/2023

In tema di appalto, le serre fisse essendo dei manufatti destinati in modo durevole a supporto di attività agricole e commerciali costituiscono, ex art. 812 c.c., costruzioni incorporate al suolo non a scopo transitorio, con la conseguenza che il committente di tali opere è legittimato a proporre l'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 520 del 11 gennaio 2023)

4Cass. civ. n. 22300/2022

L'accatastamento viene dalla normativa riferito non al fabbricato in quanto tale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU), a sua volta rapportata ad una componente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.) suscettibile di autonoma funzionalità e redditività.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 22300 del 15 luglio 2022)

5Cass. civ. n. 18289/2020

In tema di appalto, gli edifici e le altre cose immobili "destinate per la loro natura a lunga durata" menzionate dall'art. 1669 c.c. sono suscettibili di identificazione attraverso il riferimento all'art. 812 c.c., che rimandando a immobili e costruzioni incorporate al suolo non a scopo transitorio, senz'altro ricomprende nel proprio perimetro anche i bacini idrici.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18289 del 3 settembre 2020)

6Cass. civ. n. 11294/2018

Costituiscono beni immobili il suolo e tutto ciò che è ad esso incorporato in modo tale da perdere la propria autonomia fisica e giuridica e da rendere impossibile una sua separazione senza la contemporanea dissoluzione o la sostanziale alterazione del tutto. (Nella specie, la S.C. ha qualificato bene immobile una rete metallica alta due metri ed infissa su alcuni punti sul terreno).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 11294 del 10 maggio 2018)

7Cass. civ. n. 152/2017

Bene immobile è soltanto quello incorporato o materialmente congiunto al suolo, e non anche quello meramente aderente ad esso, con mezzi aventi la sola funzione di ottenerne la stabilità necessaria all'uso. Pertanto, uno o più aeromobili in disuso, anche se accatastati e destinati a struttura di ricezione nell'ambito di un complesso immobiliare, vanno qualificati come beni mobili giacché, sia pure attraverso un intervento costoso, sono rimovibili senza che ne sia alterata la struttura, con conseguente inoperatività, rispetto ad essi, degli istituti dell'accessione, della superficie e della servitù.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 152 del 5 gennaio 2017)

8Cass. civ. n. 19283/2009

Il concetto di bene mobile contenuto nell'art. 812 c.c. è onnicomprensivo, includendo in sé, con carattere residuale, tutti i beni che non siano qualificabili come immobili ai sensi del primo e del secondo comma del medesimo articolo; pertanto, l'espressione "beni mobili", ove riferita ai beni che corredano un'abitazione, non consente di escludere una parte di essi, dovendosi ritenere compresi nella categoria anche i quadri, gli oggetti e gli arredi in genere.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19283 del 7 settembre 2009)

9Cass. civ. n. 6957/2000

La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettiva che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 c.c., onde ad essa possano applicarsi, a norma dell'art. 813 c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, giacché la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti e non come mero diritto di credito; ne consegue che le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di sequestro giudiziario e, avendo il sequestro ad oggetto i diritti inerenti la suddetta quota, ben può il giudice del sequestro attribuire al custode l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci ed eventualmente, in relazione all'oggetto dell'assemblea, stabilire i criteri e i limiti in cui tale diritto debba essere esercitato nell'interesse della custodia.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6957 del 26 maggio 2000)

10Cass. civ. n. 697/1997

La quota di partecipazione nella società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obbiettivata che va considerata come un bene immateriale equiparato ai beni mobili, ai sensi dell'art. 812 cod. civ., il cui trasferimento è validamente ed efficacemente attuato attraverso un contratto del quale sono parti l'alienante, titolare della quota, e l'acquirente, mentre la società è terza ed il trasferimento è produttivo di effetti indipendentemente dall'iscrizione nel libro dei soci, la cui unica funzione è quella di renderlo efficace nei confronti della società.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 697 del 23 gennaio 1997)