Articolo 816 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Universalità di mobili
Dispositivo
È considerata universalità di mobili (1) la pluralità di cose (2) che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria [727], [994].
Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
Note
(1) Il codice positivizza solamente le universalità di mobili, come per esempio le biblioteche; la dottrina reputa, invece, ammissibili anche le universalità di immobili, o le c.d. universalità miste, comprensive cioè da cose mobili e da cose immobili.
(2) Oltre all'universalità di mobili (universitas facti) vi è anche una universalità di diritto (universitas iuris), che ricorre qualora una pluralità di rapporti giuridici autonomi è presa in considerazione come complesso unitario dal legislatore; a questo proposito si possono menzionare ad esempio eredità(v.457) e azienda (v.2555).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 20191/2007
Qualora l'acquirente di un'azienda con patto di riservato dominio ne effettui a sua volta la vendita, tale vendita non è nulla ma integra una ipotesi di acquisto "a non domino" (e pertanto deve qualificarsi come vendita di cosa altrui) anche se l'acquirente non sia stato a conoscenza dell'esistenza del patto di riservato dominio, giacchè il complesso di beni costituito in azienda costituisce una tipica universalità di beni ai sensi dell'art. 816 cod. civ., per la quale non può trovare applicazione il principio dell'acquisto immediato in virtù del possesso, ai sensi dell'art. 1153 cod. civ., in virtù dell'esplicita esclusione sancita dall'art. 1156 cod. civ. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 28 Aprile 2003).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20191 del 26 settembre 2007)