Articolo 821 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Acquisto dei frutti
Dispositivo
I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce (1), salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri (2). In quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto (3).
I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.
Note
(1) E' controverso se l'acquisto dei frutti si perfezioni per ilprincipio dell'accessione (934), o per la facoltà di godimento della cosa propria del diritto di proprietà (832).
(2) La titolarità dei frutti può essere, infatti, attribuita ad altri, dalla legislatore o per atto negoziale. In tale ipotesi la proprietà si acquisisce con la separazione, costituendo essa un caso di vendita di cosa futura, i cui effetti si palesano qualora la cosa venga ad esistenza.
(3) Tale comma è in sintonia con il principio per cui nessuno può arricchirsi svantaggiando al contempo qualcun'altro, come insegna il brocardonemo locupletari potest cum aliena iactura(2041).
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 9362/2025
Nell'ambito della divisione ereditaria, i frutti naturali della cosa comune, già separati al momento della divisione, appartengono a tutti i partecipanti alla comunione e non possono diventare proprietà esclusiva di un condividente, salvo diversa volontà delle parti. Anche se non distribuiti tra i coeredi, tali frutti formano una massa indivisa su cui ciascun partecipante ha un diritto proporzionale alle rispettive quote.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9362 del 9 aprile 2025)
2Cass. civ. n. 17331/2024
L'art. 821, comma 2, c.c., va interpretato nel senso che che chi ha sostenuto spese per la produzione e il raccolto può chiedere, a colui che fa propri i frutti, il rimborso delle sole spese a tal fine indispensabili e necessarie e non di tutte quelle affrontate, ancorché superiori a quelle che ordinariamente si incontrano.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17331 del 24 giugno 2024)
3Cass. civ. n. 5978/2024
In tema di divisione ereditaria i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione sono di proprietà di tutti i partecipanti, in conformità del disposto degli artt. 820, 821 c.c. e non possono quindi, salva diversa volontà delle parti, diventare di proprietà esclusiva del condividente cui sia stato assegnato il bene che li ha prodotti. Invece, nell'ipotesi in cui i frutti stessi non siano stati ancora separati al momento della divisione, è operante l'efficacia retroattiva dall'art. 757 c.c., con la conseguenza che il condividente assegnatario ha il diritto di percepire per l'intero i frutti stessi anche se riferibili al periodo in cui il bene che li ha prodotti era comune.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 5978 del 6 marzo 2024)
4Cass. civ. n. 31125/2023
In tema di divisione, i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione sono di proprietà di tutti i partecipanti, in conformità del disposto degli artt. 820, 821 c.c. e non possono quindi, salva diversa volontà delle parti, diventare di proprietà esclusiva del condividente cui sia stato assegnato il bene che li ha prodotti. Invece, nell'ipotesi in cui i frutti stessi non siano stati ancora separati al momento della divisione, è operante l'efficacia retroattiva dall'art. 757 c.c., con la conseguenza che il condividente assegnatario ha il diritto di percepire per l'intero i frutti stessi anche se riferibili al periodo in cui il bene che li ha prodotti era comune.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 31125 del 8 novembre 2023)
5Cass. civ. n. 16700/2015
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 821, comma 2, e 1149 c.c., il diritto alla restituzione dei frutti nasce limitato dalle spese sostenute per la relativa produzione, sicché il restituente può dedurle senza necessità di proporre apposita domanda giudiziale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16700 del 11 agosto 2015)
6Cass. civ. n. 14461/2011
Nell'ipotesi di "emptio spei speratae", a norma dell'art. 1472, secondo comma, c.c., la vendita è soggetta alla "condicio iuris" della venuta ad esistenza della cosa alienata, la cui mancata realizzazione comporta non già la risoluzione del contratto per inadempimento, bensì la sua nullità per mancanza dell'oggetto. E poiché, ove si tratti dei frutti naturali della cosa, il passaggio di proprietà avviene, a mente dell'art. 821 c.c., con la separazione dei primi dalla seconda, ne consegue che il rischio del verificarsi di eventi che impediscano la venuta ad esistenza dei frutti naturali della cosa, al pari del rischio della mancata venuta ad esistenza di quest'ultima, è a carico del venditore, giacché grava su di esso, salvo patto contrario, l'obbligazione di separazione dei frutti dalla cosa principale che si trovi nel suo dominio e possesso e, dunque, nella sua disponibilità giuridica e materiale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo, per inesistenza dell'oggetto, la compravendita di frutti pendenti da un agrumeto mai venuti a maturazione a causa di gelate).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14461 del 30 giugno 2011)
7Cass. civ. n. 19349/2005
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 821, secondo comma, e 1129 c.c., il diritto alla restituzione dei frutti nasce limitato dalle spese sostenute per la relativa produzione, sicché il restituente può dedurle senza necessità di propone apposita domanda giudiziale. (Principio dalla S.C. affermato con riferimento ad un'ipotesi di obbligo di restituzione, nell'ambito del rendiconto con gli altri coerediexart. 724, secondo comma, c.c., di frutti civili prodotti da beni assegnati in base a progetto divisionale esecutivo di comunione ereditaria, successivamente sostituito da un secondo progetto).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19349 del 4 ottobre 2005)