Articolo 821 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Acquisto dei frutti

Dispositivo

Note

(1) E' controverso se l'acquisto dei frutti si perfezioni per ilprincipio dell'accessione (934), o per la facoltà di godimento della cosa propria del diritto di proprietà (832).

(2) La titolarità dei frutti può essere, infatti, attribuita ad altri, dalla legislatore o per atto negoziale. In tale ipotesi la proprietà si acquisisce con la separazione, costituendo essa un caso di vendita di cosa futura, i cui effetti si palesano qualora la cosa venga ad esistenza.

(3) Tale comma è in sintonia con il principio per cui nessuno può arricchirsi svantaggiando al contempo qualcun'altro, come insegna il brocardonemo locupletari potest cum aliena iactura(2041).

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 9362/2025

2Cass. civ. n. 17331/2024

3Cass. civ. n. 5978/2024

4Cass. civ. n. 31125/2023

5Cass. civ. n. 16700/2015

6Cass. civ. n. 14461/2011

7Cass. civ. n. 19349/2005