Articolo 826 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni
Dispositivo
I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni [11], [828], [829].
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato [828] comma 2] le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo [840], le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo [839], [932], i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica [Cost. [84], le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari [c. nav. 745] e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.
Massime giurisprudenziali (18)
1Cass. civ. n. 2139/2025
I terreni gravati da usi civici di bosco e pascolo permanente, facenti parte del patrimonio demaniale dell'ente territoriale ai sensi dell'art. 826 c.c., sono soggetti al pagamento della TOSAP in quanto beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 2139 del 29 gennaio 2025)
2Cass. civ. n. 17555/2024
In caso di ricorso in cassazione, il ricorrente ha l'onere di allegare specificamente quando, dove e come sia stata fatta valere nei precedenti gradi la questione relativa alla non usucapibilità dei beni in quanto rientranti nel patrimonio indisponibile dell'ente ex art. 826 c.c., a pena di inammissibilità per novità della questione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17555 del 26 giugno 2024)
3Cass. civ. n. 15661/2024
La sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo a uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinuncia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza.–Per la prova dell'intenzione della P.A. di far cessare la destinazione demaniale del bene, è necessario che gli atti univoci, concludenti e positivi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15661 del 5 giugno 2024)
4Cass. civ. n. 4606/2024
L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine; la mancanza della concreta destinazione a finalità pubblicistiche deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 4606 del 21 febbraio 2024)
5Cass. civ. n. 3897/2024
Ove al concessionario della costruzione e gestione di un'opera pubblica sia stato attribuito il diritto di superficie sulla stessa, deve escludersi che su quest'ultimo possa essere costituita un'ipoteca volontaria in favore di terzi, in quanto tale atto, facendo venir meno il legame funzionale indissolubile tra atto di concessione e convenzione accessoria per la gestione dell'opera, sottrarrebbe quest'ultima alla sua destinazione pubblica; l'ente pubblico concedente può, tuttavia, in deroga al divieto generale, consentire espressamente l'iscrizione ipotecaria, previa valutazione dell'inesistenza in concreto di un pregiudizio per l'interesse pubblico, sulla base di una manifestazione di volontà contenuta nell'atto di concessione o nella convenzione accessoria, ovvero anche in un successivo provvedimento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3897 del 12 febbraio 2024)
6Cass. civ. n. 17427/2023
L'appartenenza di un terreno comunale al patrimonio indisponibile dell'ente, in quanto destinato a verde pubblico, presuppone una concreta ed effettiva utilizzazione del bene allo scopo destinato, non essendo sufficiente la mera previsione urbanistica, che di per sé esprime solo un'intenzione che, ancorché contenuta in un atto amministrativo, non muta l'oggettiva caratteristica del bene, che può quindi essere oggetto di usucapione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17427 del 19 giugno 2023)
7Cass. civ. n. 7035/2023
Affinché un bene non appartenente al demanio necessario, possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva, concreta e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. In difetto di tali condizioni, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione (o del comodato), con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.(Cassazione civile,Sez. Unite, ordinanza n. 7035 del 9 marzo 2023)
8Cass. civ. n. 2682/2022
Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826 c.c., comma 3, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 2682 del 28 gennaio 2022)
9Cass. civ. n. 26990/2020
L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende, non solo, dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 26990 del 26 novembre 2020)
10Cass. civ. n. 21991/2020
In tema di beni di proprietà degli enti pubblici, l'immobile comunale che, a titolo oneroso, sia stato concesso in uso ad un privato per lo svolgimento di servizi socio-assistenziali, in mancanza di un provvedimento amministrativo che lo destini a pubblico servizio, appartiene al patrimonio disponibile dell'ente, con la conseguenza che la controversia relativa alla sua restituzione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un rapporto privatistico di carattere paritetico riconducibile a quello locatizio.(Cassazione civile, ordinanza n. 21991 del 12 ottobre 2020)
11Cass. civ. n. 25690/2018
Il bene di proprietà privata che, per le sue caratteristiche intrinseche, sia di interesse artistico, storico e archeologico, rientra tra i beni culturali se oggetto di un provvedimento amministrativo di dichiarazione attestante l'interesse particolarmente rilevante, il quale è sottoposto a notifica, ai fini del suo assoggettamento al vincolo, e a trascrizione, con funzione di pubblicità notizia, al fine di far conoscere ai soggetti interessati l'esistenza del provvedimento amministrativo. Per l'assoggettamento del bene alla proprietà pubblica, invece, è sufficiente la presenza dell'interesse storico, artistico, archeologico, indipendentemente dal fatto che abbia costituito o meno oggetto di accertamento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25690 del 15 ottobre 2018)
12Cass. civ. n. 10303/2017
I beni archeologici presenti in Italia si presumono, salvo prova contraria gravante sul privato che ne rivendichi la proprietà, provenienti dal sottosuolo o dai fondali marini italiani e conseguentemente appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/05/2012).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10303 del 26 aprile 2017)
13Cass. civ. n. 6019/2016
Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio; in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del "nomen iuris" che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrasi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.(Cassazione civile,Sez. Unite, ordinanza n. 6019 del 25 marzo 2016)
14Cass. civ. n. 26402/2009
L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di usucapione di un fondo, proposta nei confronti di un Comune, per non aver gli attori dato prova del momento del passaggio del bene dal patrimonio indisponibile a quello disponibile dell'ente, tralasciando però di considerare che al momento dell'inizio del possesso utile all'usucapione erano trascorsi più di dieci anni da quello in cui, tramite il piano regolatore generale, il fondo stesso era stato destinato ad uso pubblico senza che di esso vi fosse stata alcuna concreta utilizzazione).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26402 del 16 dicembre 2009)
15Cass. civ. n. 7269/2003
L'art. 826, terzo comma c.c. richiede, ai fini della appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione la concreta ed effettiva destinazione dello stesso ad un pubblico servizio. Tuttavia, nella ipotesi in cui non sia la pubblica amministrazione a destinare un immobile ad un pubblico servizio, ma sia il legislatore, che ne decide la costruzione — come avvenuto con il D.L.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261 per le assegnazioni di alloggi ai senza tetto per cause di guerra — il bene rientra senz'altro nella categoria dei beni indisponibili non appena tale costruzione sia realizzata, non essendo necessario che la sua destinazione ad un pubblico servizio, già affermata dalla legge, abbia concreta ed effettiva attuazione attraverso un successivo provvedimento amministrativo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7269 del 12 maggio 2003)
16Cass. civ. n. 391/1999
Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio del beni patrimoniali indisponibili perché «destinati ad un pubblico servizio» ai sensi dell'art. 826, terzo comma c.c. deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio (conseguentemente, nella specie, il fatto che il terreno sia stato acquistato dal Comune di Roma nel 1884 per realizzare una «passeggiata pubblica» o parco e che sia stato iscritto nell'inventario dei beni demaniali comunali, in difetto della concreta ed attuale destinazione al pubblico servizio, non è sufficiente per riconoscere al bene il carattere della indisponibilità).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 391 del 15 luglio 1999)
17Cass. civ. n. 8743/1997
L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile dello Stato, dei Comuni e delle Province, a meno che non si tratti di beni riservati, per loro natura, a tale patrimonio, dipende soprattutto dalle caratteristiche oggettive e funzionali del bene e presuppone, quindi, oltre che l'acquisto in proprietà del bene da parte dell'ente pubblico (cosiddetto requisito soggettivo), una concreta destinazione dello stesso ad un pubblico servizio (cosiddetto, requisito oggettivo) che, proprio per l'esigenza di un reale legame con le oggettive caratteristiche, del bene, non può dipendere da un mero progetto di utilizzazione della P.A. o da una risoluzione che, ancorché espressa in un atto amministrativo, non incide, di per sé, sulle oggettive caratteristiche funzionali del bene. Pertanto, nei casi in cui il bene sia privo di caratteri strutturali necessari per il servizio, occorre almeno che il provvedimento di destinazione sia seguito dalle opere di trasformazione che in qualche modo possano stabilire un reale collegamento di fatto, e non meramente intenzionale, del bene alla funzione pubblica, con la conseguenza che i terreni destinati a verde pubblico dal piano regolatore acquistano la condizione di beni del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico solo dal momento in cui, essendo stati acquistati da questo in proprietà, sono trasformati ed in concreto utilizzati secondo la propria destinazione, non essendo all'uopo sufficiente né il piano regolatore generale, che ha solo funzione programmatoria e l'effetto di attribuire alla zona, o anche ai terreni in esso eventualmente indicati, una vocazione da realizzare attraverso gli strumenti urbanistici di secondo livello o ad essi equiparati, e la successiva attività di esecuzione di questi strumenti, né il provvedimento di approvazione del piano di lottizzazione, che individua solo il terreno specificamente interessato dal progetto di destinazione pubblica, né la convenzione di lottizzazione, che si inserisce nella fase organizzativa del processo di realizzazione del programma urbanistico e non nella fase della sua materiale esecuzione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8743 del 9 settembre 1997)
18Cass. civ. n. 6950/1993
Un bene, in tanto può considerarsi appartenente al patrimonio indisponibile per essere destinato a pubblici servizi a norma del terzo comma dell'art. 826 c.c., in quanto abbia una effettiva destinazione a quel servizio, non essendo sufficiente la determinazione dell'ente pubblico di imprimere al bene il carattere di patrimonio indisponibile.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 6950 del 23 giugno 1993)