Articolo 841 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Chiusura del fondo
Dispositivo
Note
(1) Con l'espressione "chiudere" si intende l'attività volta ad impedire a terzi l'entrata nel fondo, edificando recinti o mura.
(2) Il titolare non può escludere dall'accesso al fondo, pur se quest'ultimo fosse stato chiuso dallo stesso, a colui al quale fa capo un diritto di servitù di passaggio.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. pen. n. 16389/2023
Il proprietario del fondo ancorché gravato da servitù di passaggio, conserva sì il diritto di difenderlo dall'ingerenza di terzi, diritto del quale costituisce lecita esplicazione l'installazione di un cancello all'ingresso della strada su cui si esercita il passaggio, purché siano adottati gli accorgimenti idonei a consentire al titolare della relativa servitù il libero esercizio del suo diritto senza che ne risultino, al di là di trascurabili disagi, limitazioni al suo contenuto. Ne consegue che l'apposizione dei paletti - per di più collocati a distanza di circa tre metri l'uno dall'altro anziché ai margini opposti dell'ingresso della stradina, in modo da lasciare più spazio per il passaggio veicolare - integra una violazione delle disposizioni sopra richiamate in quanto determina una parziale privazione dell'esercizio della servitù.(Cassazione penale, Sez. II, ordinanza n. 16389 del 9 giugno 2023)
2Cass. civ. n. 1796/2022
La recinzione materiale del fondo agricolo, ai sensi dell'art. 841 c.c., costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios ai fini della prova di un possesso utile ad usucapionem, non essendo sufficiente la mera coltivazione del fondo.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1796 del 20 gennaio 2022)
3Cass. civ. n. 21613/2004
Nell'ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio, l'esercizio, da parte del proprietario, della facoltà riconosciutagli dall'art. 841 c.c. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall'ingerenza di terzi deve essere esercitato in modo tale che non ne derivi limitazione al contenuto della servitù e siano adottati mezzi idonei a consentire al titolare di essa la libera e comoda esplicazione, salvo un minimo e trascurabile disagio, del suo diritto; spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti (quello di chiusura del fondo servente e quello di libero e comodo esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante) avuto riguardo al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità del suo esercizio, allo stato e configurazione dei luoghi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto misura idonea a garantire il libero esercizio della servitù di passaggio la consegna delle chiavi del cancello apposto a chiusura del fondo servente, per avere il giudice omesso un'approfondita indagine volta ad acquisire gli elementi di giudizio necessari per la soluzione della controversia alla stregua dei principi e dei criteri sopraenunciati).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21613 del 15 novembre 2004)
4Cass. civ. n. 5933/1991
Il condomino che abbia acquistato in proprietà esclusiva lo spazio destinato al parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, ha facoltà a norma dell'art. 841 c.c. di recintarlo anche con la struttura di un cosiddetto «box», sempre che non gliene facciano divieto l'atto di acquisto o il regolamento condominiale avente efficacia contrattuale e non derivi un danno alle parti comuni dell'edificio ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell'autorimessa.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5933 del 25 maggio 1991)