Articolo 844 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Immissioni
Dispositivo
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni (1) derivanti dal fondo (2) del vicino (3), se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso (4).
Note
(1) Si ritiene che le immissioni debbano, comunque, essere passibili di essere percepite da una persona con i cinque sensi o, in alternativa, con apparecchi rilevatori. La disposizione disciplina due casi particolari:- immissioni tollerabili: sono lecite e, quindi, al proprietario del fondo che subisce l'immissione non si deve nulla;- immissioni intollerabili: bisogna, però, ulteriormente differenziare le immissioni che, pur venendo superata la normale tollerabilità sono lecite ed è dunque stabilito un indennizzo; le immissioni intollerabili illecite, dal momento che prevalgono le ragioni del proprietario.A favore del danneggiato sussiste, in questa ipotesi una tutela sia di tipo inibitorio che risarcitorio.
(2) La disposizione riguarda le immissioni indirette, le quali giungono al fondo perché ivi condotte da elementi naturali (vento, ad esempio).È, viceversa, illecito fare adoperarsi perché l'immissione arrivi in modo diretto sul suolo altrui.
(3) Sono le immissioni che provengono da un fondo vicino, pur non confinante.
(4) Il giudice deve valutare la tollerabilità delle immissioni, tenendo conto del modo in cui esse vengono in essere e degli interventi che ne sono causa. Bisogna, cioè, bilanciare le contrastanti esigenze dei proprietari, anche, se necessario, mutando luoghi od opere: il giudice può, ad esempio, dare ordine di insonorizzare l'ambiente da cui provengono i rumori.
Massime giurisprudenziali (57)
1Cass. civ. n. 7855/2025
Le immissioni intollerabili provenienti dall'ascensore condominiale possono compromettere il normale svolgimento della vita familiare all'interno della vicina abitazione di un condomino che può pretendere l'esecuzione delle opere necessarie per ridurre il rumore dell'impianto comune, nonché il ristoro dei pregiudizi subiti.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7855 del 25 marzo 2025)
2Cass. civ. n. 5637/2025
L'azione, di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e l'eliminazione, mediante modifiche strutturali, delle cause originanti le stesse, va proposta nei confronti del proprietario del fondo dal quale tali immissioni provengono e può essere cumulata con la domanda, proponibile verso altro convenuto, per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., volta a conseguire il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 5637 del 3 marzo 2025)
3Cass. civ. n. 631/2025
In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la valutazione di intollerabilità delle immissioni sonore derivanti dalla circolazione di autoveicoli su un'autostrada, effettuata sulla base del criterio del c.d. "differenziale", di cui all'art. 4, comma 1, del d.p.c.m. 14 novembre 1997, piuttosto che di quelli previsti dalla normativa pubblicistica di cui al d.P.R. n. 142 del 2004).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 631 del 10 gennaio 2025)
4Cass. civ. n. 29393/2024
L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio; viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c..(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 29393 del 14 novembre 2024)
5Cass. civ. n. 21479/2024
I parametri dettati dall'art. 4 del DPCM del 14 novembre 1997 sono volti a proteggere la salute pubblica mentre, nei rapporti tra privati, vige la disciplina dell'art.844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni; tale giudizio non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21479 del 31 luglio 2024)
6Cass. civ. n. 21134/2024
I comodatari di un immobile non sono legittimati ad agire per l'eliminazione delle immissioni rumorose e per il risarcimento dei danni derivanti da queste immissioni, qualora non dimostrino di avere un interesse concreto e attuale alla tutela giuridica richiesta, ancor più se venga accertato che le immissioni non superano la soglia di tollerabilità prevista dalla legge.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21134 del 29 luglio 2024)
7Cass. civ. n. 20624/2024
Il danno patrimoniale derivante da immissioni intollerabili non richiede la prova di aver cercato e perduto concrete occasioni locatizie o di aver sostenuto spese per una soluzione abitativa diversa. È sufficiente dimostrare che le immissioni hanno compromesso il valore locatizio e la vivibilità dell'immobile. La liquidazione equitativa del danno può essere parametrata al valore locatizio degli immobili di simili caratteristiche.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 20624 del 24 luglio 2024)
8Cass. civ. n. 19806/2024
L'indennizzo di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 327 del 2001 - spettante al proprietario dell'immobile che subisce un danno permanente per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità - integra un indennizzo per un'attività lecita che produce una "deminutio" permanente atta a ripercuotersi su una o più delle possibilità di godimento del bene, con la conseguenza che il relativo diritto si prescrive nel termine di dieci anni, decorrerente da quando il privato inizia a subire il pregiudizio ovvero dal momento dell'inizio di operatività dell'opera pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. - affermando l'inapplicabilità, ai fini della decorrenza della prescrizione, del diverso termine prescrizionale relativo all'azione di risarcimento dei danni da immissioni e della nozione di illecito permanente, alle stesse collegata - ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva affermato la prescrizione del diritto all'indennizzo del proprietario di un immobile per il pregiudizio subito in conseguenza delle immissioni di rumori prodotti dall'intenso traffico veicolare su una tangenziale, computando la decorrenza del termine decennale dall'apertura della strada al pubblico transito).–La distinzione tra il risarcimento del danno per immissioni illecite ai sensi dell'art. 844 c.c. e l'indennizzo per attività lecita ex art. 44 del D.P.R. n. 327 del 2001 impone l'applicazione di termini di prescrizione differenti: il risarcimento per illecito permanente non è soggetto a prescrizione, mentre l'indennizzo per attività lecita è soggetto a prescrizione decennale.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 19806 del 17 luglio 2024)
9Cass. civ. n. 18676/2024
Anche un Ente pubblico, nello specifico il Comune, è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, causata da immissioni provenienti da aree pubbliche. Può pertanto essere condannato al risarcimento del danno, così come al "facere" necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 18676 del 9 luglio 2024)
10Cass. civ. n. 18472/2024
In tema di immissioni inquinanti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra privati nella quale l'attore ha domandato la condanna del convenuto ad eseguire opere idonee alla bonifica delle aree e ad evitare la migrazione delle sostanze inquinanti, nonché il risarcimento dei danni alla proprietà, all'attività, all'immagine e alla salute, senza che assuma rilievo la previsione del d.lgs. n. 152 del 2006 riguardante la possibilità di un intervento da parte della P.A. per l'eliminazione della situazione dannosa, trattandosi di un accrescimento dei livelli di tutela, che non può conseguentemente comportare un arretramento della giurisdizione in materia di diritti soggettivi.(Cassazione civile,Sez. Unite, ordinanza n. 18472 del 5 luglio 2024)
11Cass. civ. n. 16590/2024
Il danno non patrimoniale subito in conseguenza delle immissioni moleste provenienti dal fondo vicino deve essere provato dal danneggiato attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base degli elementi indiziari allegati e provati da parte dello stesso.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 16590 del 13 giugno 2024)
12Cass. pen. n. 13178/2024
La controversia risarcitoria nei confronti di una pubblica amministrazione per i danni conseguenti alla lesione dei diritti alla salute e di proprietà, anche se richiede il previo accertamento dell'intollerabilità delle immissioni derivanti dall'esecuzione di una strada pubblica, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguarda il nucleo minimo essenziale di diritti soggettivi pieni, nei confronti dei quali l'azione della pubblica amministrazione è vincolata.(Cassazione penale,Sez. Unite, ordinanza n. 13178 del 14 maggio 2024)
13Cass. civ. n. 5074/2024
In materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz'altro, illecito, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino - ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi - devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art. 844 c.c. e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5074 del 26 febbraio 2024)
14Cass. civ. n. 33966/2023
L'art. 844 c.c. - il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità - va interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento sul fondo; tuttavia, ove gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurre le immissioni alla normale tollerabilità comportino la necessità di modificazioni di strutture dell'immobile da cui derivano le propagazioni, si deve escludere che il titolare di diritto personale di godimento sia legittimato a chiedere tali modificazioni, così come è privo di legittimazione passiva il soggetto che, non essendo proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, non è in grado di provvedere a quelle modifiche della propria struttura che sia condannato a effettuare.–Il musicista è tenuto a insonorizzare il suo appartamento quando le sue attività disturbano a tal punto i vicini da superare la soglia della normale tollerabilità.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 33966 del 5 dicembre 2023)
15Cass. civ. n. 14209/2023
La Pubblica Amministrazione, in quanto tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del "neminem laedere" - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al "facere" necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono - di per sé - atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del "neminem laedere".(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14209 del 23 maggio 2023)
16Cass. civ. n. 3875/2023
L'azione di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse, va proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui tali immissioni provengono e nulla vieta che, potendo essere cumulata con la domanda verso altro convenuto per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., quale volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato, essa possa essere diretta contro il medesimo soggetto se allo stesso sia imputabile la condotta.(Cassazione civile,Sez. Unite, ordinanza n. 3875 del 8 febbraio 2023)
17Cass. civ. n. 1823/2023
Spetta al proprietario del fondo adottare tutte le cautele idonee ad evitare le immissioni dannose, anche qualora derivino da una attività lecita ed indipendente da chi siano provocate. Anche a prescindere dalla specifica disciplina dettata in tema di condominio, la definizione di animali "domestici" difetta di una precisazione normativa va inteso l'animale che ragionevolmente e per consuetudine è tenuto in appartamento per ragioni affettive. Si parla in generale di animali domestici, ma i principali imputati nei contenziosi sorti tra condomini o con proprietari di unità immobiliari limitrofe sono proprio i cani e le immissioni di rumore ed odori che da essi provengono, anche se detenuti in corpi di fabbrica, siano essi adibiti ad abitazione o ad un uso diverso, immediatamente adiacenti ad abitazioni. La libertà di detenere animali nel proprio immobile non fa comunque venir meno il diritto di ciascun occupante una abitazione di usare e di godere pacificamente del proprio bene, nel rispetto del pari diritto di uso e di godimento degli altri. I limiti normativi di rumorosità generali da osservare a salvaguardia del diritto alla salute delle persone direttamente esposte alle emissioni in questione, ben possono essere assunti quali obbiettivi parametri, ai fini del giudizio ex art. 844 c.c. di tollerabilità delle immissioni, valutazione che va compiuta all'attualità.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1823 del 20 gennaio 2023)
18Cass. civ. n. 11930/2022
Le immissioni rumorose intollerabili ledono il diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all'art. 8 Cedu, e per conseguenza va riconosciuto un consistente risarcimento del danno provocato, da determinarsi in via equitativa, in relazione alla perduranza nel tempo della turbativa.–L'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dal proprietario di un appartamento limitrofo a un fondo sul quale veniva effettuata attività di stoccaggio e commercio di carte, cartoni, vetro e plastica, desumendo la ricorrenza del pregiudizio dalla circostanza che le immissioni interessavano la quasi totalità dei vani dell'appartamento dell'attore ed erano percepibili anche nei giorni festivi, nelle ore serali, ed anche con gli infissi chiusi).(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 11930 del 13 aprile 2022)
19Cass. civ. n. 24188/2021
Nell'ipotesi di domanda diretta ad ottenere la cessazione di intollerabili immissioni e il risarcimento del danno, allorché esse originino da un immobile condotto in locazione, legittimato passivo è anche il proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, ancorché esse derivino solo dalle particolari modalità di uso del fondo da parte del conduttore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24188 del 8 settembre 2021)
20Cass. civ. n. 21649/2021
Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto dovuta la riparazione del pregiudizio del diritto al riposo, sofferto dalle parti lese in conseguenza delle immissioni sonore - in particolare notturne - dipendenti dall'installazione di un nuovo bagno in un appartamento contiguo, siccome ridondante sulla qualità della vita e, conseguentemente, sul diritto alla salute costituzionalmente garantito). (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/06/2019).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 21649 del 28 luglio 2021)
21Cass. civ. n. 4836/2021
Qualora sia in discussione la legittimità da parte della Chiesa e degli enti ecclesiastici dell'uso "iure privatorum" di beni soggetti, ex art. 831 c.c. alle norme del codice civile - in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano - la Chiesa e le sue istituzioni sono tenute all'osservanza, al pari degli altri soggetti giuridici, delle norme di relazione e quindi alle limitazioni del diritto di proprietà, fra le quali rientrano quelle previste dall'art. 844 c.c. essendo esse inidonee a dare luogo a quelle compressioni della libertà religiosa e delle connesse alte finalità che la norma concordataria di cui all'art. 2 della l. n. 121 del 1985, in ottemperanza al dettato costituzionale, ha inteso tutelare, non avendo lo Stato rinunciato alla tutela di beni giuridici primari garantiti dalla Costituzione (artt. 42 e 32), quali il diritto di proprietà e quello alla salute. (Nella specie, è stata ritenuta applicabile la disciplina dettata dall'art. 844 c.c. alle immissioni sonore provocate dalle campane di una chiesa). (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/09/2015).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4836 del 23 febbraio 2021)
22Cass. civ. n. 25578/2020
La controversia nella quale il privato, previo accertamento della rumorosità, molestia e intollerabilità delle immissioni prodotte dagli aerogeneratori di un parco eolico, nonché degli effetti pregiudizievoli da esse recati alla salute propria e dei suoi familiari e al valore economico della sua proprietà, ne abbia domandato la cessazione o, almeno, la riduzione entro i limiti della tollerabilità, unitamente al risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo al "petitum" sostanziale della domanda, la quale non concerne l'annullamento del provvedimento amministrativo di autorizzazione all'istallazione e gestione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (né presuppone l'accertamento della sua illegittimità), ma ha ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi alla salute e di proprietà, sul fondamento della violazione dei limiti di tollerabilità previsti dall'art.844 c.c. (Regola giurisdizione).(Cassazione civile,Sez. Unite, ordinanza n. 25578 del 12 novembre 2020)
23Cass. civ. n. 11105/2020
In tema di immissione di onde elettromagnetiche, il principio di precauzione - sancito dall'ordinamento comunitario come cardine della politica ambientale - è assicurato dallo stesso legislatore statale attraverso la regolamentazione contenuta nella l. n. 36 del 2001 e nel d.p.c.m. 8 luglio 2003, che ha fissato i parametri relativi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, i quali non sono modificabili, neppure in senso restrittivo, dalla normativa delle singole Regioni (Corte cost., sentenza n. 307 del 2003), ed il cui mancato superamento osta alla possibilità di avvalersi della tutela giudiziaria preventiva del diritto alla salute, che è ipotizzabile solo in caso di accertata sussistenza del pericolo della sua compromissione, da ritenersi presuntivamente esclusa quando siano stati rispettati i limiti posti dalla disciplina di settore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/05/2015).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 11105 del 10 giugno 2020)
24Cass. civ. n. 28201/2018
Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28201 del 5 novembre 2018)
25Cass. civ. n. 23754/2018
I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali inderogabili, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li superino, non sono sempre vincolanti per il giudice civile il quale, nei rapporti fra privati, può pervenire al giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. delle dette emissioni anche qualora siano contenute nei summenzionati parametri, sulla scorta di un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica. La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei principi direttivi indicati dal citato art. 844 c.c., con specifico riguardo al contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 23754 del 1 ottobre 2018)
26Cass. civ. n. 21554/2018
L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per avere applicato, ai fini dell'ammontare del risarcimento, pure il criterio della "priorità dell'uso" in un caso in cui le immissioni provenienti da un'officina superavano la soglia di normale tollerabilità).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21554 del 3 settembre 2018)
27Cass. civ. n. 21504/2018
L'art. 844, comma 2, c.c., nella parte in cui rimette alla valutazione del giudice il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, va letto tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione, oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, sicché deve sempre considerarsi prevalente - rispetto alle esigenze della produzione - la soddisfazione di una normale qualità della vita. Ne deriva l'esclusione, in siffatta evenienza, dell'impiego di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21504 del 31 agosto 2018)
28Cass. civ. n. 11677/2018
In tema di immissioni che superino la normale tollerabilità, la mancanza della certificazione di abitabilità del bene interessato dalle predette propagazioni non fa venir meno la tutela prevista dall'art. 844 c.c., ad esclusione dei casi in cui emergano circostanze concrete che incidano, negandola, sulla configurabilità dell'illegittima limitazione del godimento dello stesso o della concreta riduzione del suo valore.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 11677 del 14 maggio 2018)
29Cass. civ. n. 4908/2018
In materia di immissioni intollerabili, allorché le stesse originino da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore del bene, soltanto quando si accerti in concreto che, al momento della stipula del contratto di locazione, il proprietario avrebbe potuto prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all'art. 1176 c.c., che il conduttore avrebbe certamente recato danni a terzi con la propria attività.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 4908 del 1 marzo 2018)
30Cass. civ. n. 1606/2017
In tema di immissioni (nella specie di rumori ed esalazioni provocati dallo svolgimento di attività di officina), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione "percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l'intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone, potendosi in tale materia ricorrere alla prova testimoniale soltanto quando essa verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione di giudizi valutativi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1606 del 20 gennaio 2017)
31Cass. civ. n. 1069/2017
In materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz’altro, illecito, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, - ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi - devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art. 844 c.c. e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 1069 del 18 gennaio 2017)
32Cass. civ. n. 23245/2016
L'azione, di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento della illegittimità delle immissioni e l'eliminazione, mediante modifiche strutturali, delle cause originanti le stesse, va proposta nei confronti del proprietario del fondo dal quale tali immissioni provengono e può essere cumulata con la domanda, proponibile verso altro convenuto, per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., volta a conseguire il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23245 del 15 novembre 2016)
33Cass. civ. n. 16074/2016
La tutela prevista dall'art. 844 c.c. concerne anche i fondi rustici, senza che rilevi, ai fini dell'apprezzamento della tollerabilità delle immissioni sonore, come l'immobile sia accatastato, atteso che anche un fabbricato rurale può essere adibito ad uso abitativo di chi coltiva il fondo e, pur se destinato esclusivamente a lavorazioni agrarie, resta imprescindibile l'esigenza di tutela delle persone che in esso svolgono le suddette attività.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16074 del 2 agosto 2016)
34Cass. civ. n. 14180/2016
In tema di immissioni acustiche (nella specie provenienti da circolazione stradale), viene in rilievo l'art. 844 c.c., che detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue qualora le immissioni superino la normale tollerabilità e che, solo in caso di svolgimento di attività produttive, consente l'elevazione della soglia di tollerabilità, sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della vita.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14180 del 12 luglio 2016)
35Cass. civ. n. 23283/2014
In caso di immissioni rumorose in danno di un appartamento provenienti dall'impianto termico condominiale ed eccedenti la normale tollerabilità, ai sensi dell'art. 844 c.c., sussiste la responsabilità del condominio, ex art. 2043 c.c., di risarcire i danni subiti dal proprietario dell'unità immobiliare, senza che assuma rilievo la circostanza che l'impianto sia a norma e mantenuto a regola d'arte, in quanto le immissioni moleste integrano comunque gli estremi di un'attività vietata.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23283 del 31 ottobre 2014)
36Cass. civ. n. 17051/2011
Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale. Spetta al giudice del merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell'ambito della normale tollerabilità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17051 del 5 agosto 2011)
37Cass. civ. n. 2319/2011
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° marzo 1991, il quale, nel determinare le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti di tollerabilità in materia di immissioni rumorose, al pari dei regolamenti comunali limitativi dell'attività rumorosa, fissa, quale misura da non superare per le zone non industriali, una differenza rispetto al rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno, persegue finalità di carattere pubblico ed opera nei rapporti tra i privati e la P.A.. Le disposizioni in esso contenute, perciò, non escludono l'applicabilità dell'art. 844 c.c. nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 2319 del 1 febbraio 2011)
38Cass. civ. n. 5564/2010
In tema di immissioni, l'art. 844, secondo comma, c.c., nella parte in cui prevede la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, deve essere letto, tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento ad una normale qualità della vita. Ne consegue che le immissioni acustiche determinate da un'attività produttiva che superino i normali limiti di tollerabilità fissati, nel pubblico interesse, da leggi o regolamenti, e da verificarsi in riferimento alle condizioni del fondo che le subisce, sono da reputarsi illecite, sicché il giudice, dovendo riconoscerle come tali, può addivenire ad un contemperamento delle esigenze della produzione soltanto al fine di adottare quei rimedi tecnici che consentano l'esercizio della attività produttiva nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale tollerabilità. (Fattispecie relativa ad immissioni rumorose al di sopra della normale tollerabilità determinate da attività di ristorazione, caratterizzata principalmente dallo svolgimento di banchetti nuziali, con notevole afflusso di persone).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5564 del 8 marzo 2010)
39Cass. civ. n. 3438/2010
Il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte di merito che aveva ritenuto non tollerabile immissioni acustiche prodotte dal funzionamento di un'autoclave e di un bruciatore, tenuto conto degli elevati livelli dei valori sonori, accertati strumentalmente, della situazione dei luoghi, trattandosi di edificio ubicato in comune montano, del funzionamento dei detti impianti per molti mesi dell'anno ed anche in ore notturne, della collocazione degli stessi in un locale a stretto contatto con la camera da letto degli attori e della necessità di questi, data la loro avanzata età, di godere di tranquillità e riposo ed aveva, altresì, disposto l'adozione degli accorgimenti suggeriti dal c.t.u.).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3438 del 12 febbraio 2010)
40Cass. civ. n. 8420/2006
La norma sulla disciplina delle immissioni di cui all'art. 844 c.c., nel prevedere la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, tenendo eventualmente conto della priorità di un determinato uso, deve essere interpretata, tenendo conto che il limite della tutela della salute è da considerarsi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, sicché è legittima la statuizione del giudice di merito preclusiva del prolungamento di un'attività sostanzialmente nociva alla salute dei vicini del fondo, da considerarsi valore prevalente, in funzione del soddisfacimento del diritto ad una normale qualità della vita, rispetto alle esigenze dell'attività commerciale esercitata nel fondo confinante, nel quale la produzione, ancorché iniziata anteriormente all'edificazione dell'immobile limitrofo, si sia svolta e, poi, protratta senza la predisposizione di apposite misure di cautela idonee ad evitare o limitare l'inquinamento atmosferico. (Nella specie, la S.C., sulla scorta di questo principio, ha confermato l'impugnata sentenza, con la quale il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva, interpretando nei suddetti termini l'art. 844 c.c., ordinato l'immediata cessazione di un allevamento di galline, oltre a riconoscere il correlato risarcimento del danno, in quanto detta attività commerciale, ancorché preventivamente iniziata, era proseguita senza che venisse approntato alcun idoneo accorgimento tale da impedire la propagazione di persistenti esalazioni maleodoranti nel fondo limitrofo).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8420 del 11 aprile 2006)
41Cass. civ. n. 2166/2006
In tema di immissioni (nella specie rumori provocati da attività sportive praticate all'aperto), il contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle ricreative e sportive, che ai sensi dell'art. 844 c.c. deve essere compiuto anche tenendo conto della condizione dei luoghi, postula la concreta valutazione di ormai diffusi abitudini di vita e comportamenti sociali, nell'ambito dei quali lo svolgimento delle suddette attività, prevalentemente praticate all'aria, è notoriamente più intenso durante le stagioni caratterizzate da un maggior numero di ore di luce e dal clima più favorevole; pertanto, il limite di normale tollerabilità delle immissioni non può essere dal giudice determinato in termini assolutamente avulsi dalla considerazione delle suesposte componenti, trattandosi di elementi intrinsecamente connotanti la liceità delle forme di godimento della proprietà, da valutarsi sullo sfondo del particolare contesto ambientale e sociale nel quale le opposte esigenze assumono rilievo.–Qualora sia in discussione la legittimità da parte della Chiesa e degli enti ecclesiastici dell'uso iure privatorum di beni soggetti, ex art. 831 c.c.. alle norme del codice civile — in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano — la Chiesa e le sue istituzioni sono tenute all'osservanza, al pari degli altri soggetti giuridici, delle norme di relazione e quindi alle limitazioni del diritto di proprietà, fra le quali rientrano quelle previste dall'art. 844 c.c. essendo esse inidonee a dare luogo a quelle compressioni della libertà religiosa e delle connesse alte finalità che la norma concordataria di cui all'art. 2 delle legge n. 121 del 1985, in ottemperanza al dettato costituzionale, ha inteso tutelare, non avendo lo Stato rinunciato alla tutela di beni giuridici primari garantiti dalla Costituzione (artt. 42 e 32), quali il diritto di proprietà e quello alla salute. (Nella specie, è stata ritenuta applicabile la disciplina dettata dall'art. 844 c.c. alle immissioni sonore provocate dalle attività sportive praticate nel «campo giochi» di una parrocchia).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2166 del 31 gennaio 2006)
42Cass. civ. n. 23/2004
Tenuto conto che sono legittime le restrizioni alle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio di natura contrattuale, purché formulate in modo espresso o comunque non equivoco — si da non lasciare alcun margine d'incertezza sul contenuto e la portata delle relative disposizioni — le norme regolamentari possono imporre limitazioni al godimento degli immobili di proprietà esclusiva secondo criteri anche più rigorosi di quelli stabiliti, in tema di immissioni lecite, dall'art. 844 c.c. Ne consegue che in tal caso la liceità o meno dell'immissione deve essere determinata non sulla base della norma civilistica generale ma alla stregua del criterio di valutazione fissato dal regolamento. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di appello, secondo cui la destinazione di un appartamento a studio medico dentistico non violava la norma del regolamento condominiale di natura contrattuale che vietava l'esercizio negli immobili di proprietà esclusiva di attività rumorose maleodoranti ed antigieniche, atteso che l'attività espletata non presentava in concreto tali caratteri).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23 del 7 gennaio 2004)
43Cass. civ. n. 5697/2001
Per stabilire se le immissioni — nella specie rumori, fumo ed esalazioni provenienti da un opificio di panificazione — che si propagano dall'immobile del vicino su quello altrui superano la normale tollerabilità occorre avere riguardo alla destinazione della zona ove sono situati gli immobili, perché se è prevalentemente abitativa, il contemperamento delle ragioni della proprietà con quelle della produzione deve essere effettuato dando prevalenza alle esigenze personali di vita del proprietario dell'immobile adibito ad abitazione rispetto alle utilità economiche derivanti dall'esercizio di attività produttive o commerciali nell'immobile del vicino.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5697 del 18 aprile 2001)
44Cass. civ. n. 4963/2001
Quando l'attività posta in essere da uno dei condomini di un edificio, direttamente o tramite detentore qualificato, è idonea a determinare il turbamento del bene della tranquillità degli altri partecipi, tutelato espressamente da disposizioni contrattuali del regolamento condominiale, non occorre accertare al fine di ritenere l'attività stessa illegittima, se questa costituisca o meno immissione vietataexart. 844 c.c., in quanto le norme regolamentari di natura contrattuale possono imporre limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche maggiori di quelle stabilite dall'indicata norma generale sulla proprietà fondiaria. Né, peraltro, in detta materia è applicabile la legge 26 ottobre 1995, n. 477, sull'inquinamento acustico, perché detta normativa attiene a rapporti di natura pubblicistica tra la P.A., preposta alla tutela dell'interesse collettivo della salvaguardia della salute in generale, ed i privati esercenti le attività contemplate, prescindendo da qualunque collegamento con la proprietà fondiaria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4963 del 4 aprile 2001)
45Cass. civ. n. 15509/2000
L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall'uso delle proprietà attuato nel contesto delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Al di fuori di tali limiti, si è in presenza di un'attività illegittima, di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio all'altrui diritto di proprietà o di godimento e non sono quindi applicabili i criteri dettati dall'art. 844 c.c. ma, venendo in considerazione, in tali ipotesi, unicamente l'illiceità, del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema generale dell'azione di risarcimento dei danniexart. 2043 c.c. che può essere proposta anche cumulativamente con l'azioneexart. 844 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15509 del 6 dicembre 2000)
46Cass. civ. n. 14353/2000
In tema di immissioni, l'accertamento delle cause che determinano immissioni moleste nel fondo altrui non influisce sul giudizio di tollerabilità delle stesse, da effettuarsi, secondo i criteri all'uopo indicati dall'art. 844 c.c., cui è estraneo il criterio della colpa. Pertanto, una volta accertata l'esistenza della propagazione molesta e stabilito, secondo i criteri dettati dall'art. 844 c.c., il suo grado di tollerabilità, l'individuazione delle cause può servire soltanto per stabilire le eventuali misure da adottare per la sua eliminazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14353 del 3 novembre 2000)
47Cass. civ. n. 13334/1999
In tema di immissioniin alienum, il criterio del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, posto dall'art. 844, secondo comma, c.c., non implica che nelle zone a prevalente vocazione industriale debbano necessariamente considerarsi lecite e tollerabili, per il solo fatto della destinazione urbanistica data dalla competente pubblica amministrazione all'area interessata dal fenomeno, le immissioni di qualsiasi natura ed entità determinate dall'attività produttiva, ma implica solo che, nella riconosciuta preminenza dell'interesse collettivo, in termini di prodotto e di occupazione, ala prosecuzione dell'attività immissiva, possa essere effettuata una valutazione comparativa degli interessi dedotti in giudizio ai fini della determinazione del contenuto della sanzione da applicare, ciò che si realizza con l'attribuire al giudice, una volta che abbia riconosciuto l'esigenza del mantenimento dell'attività produttiva, il potere di astenersi dall'adozione di misure inibitorie, e di far luogo, invece, a statuizioni che, pur con il sacrificio della piena tutela della proprietà individuale, consentano la prosecuzione dell'attività immissiva dietro pagamento di un congruo indennizzo, sempre che detta attività rimanga nei limiti della normale tollerabilità, configurandosi come dannosa, ma lecita. Ove, invece, tali limiti siano superati, si è in presenza di un'attività illegittima, traducentesi in fatti illeciti generatori di danno risarcibileexart. 2043 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13334 del 29 novembre 1999)
48Cass. civ. n. 161/1996
In materia di immissioni dannose (nella specie di natura olfattiva) il criterio del preuso cui fa riferimento l'art. 844, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario e facoltativo, sicché il giudice del merito nella valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, non è tenuto a farvi ricorso quando, in base agli opportuni accertamenti di fatto, e secondo il suo apprezzamento, incensurabile se adeguatamente motivato, ritenga superata la soglia di tollerabilità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 161 del 10 gennaio 1996)
49Cass. civ. n. 3090/1993
La disposizione dell'art. 844 c.c., è applicabile anche negli edifici in condomino nell'ipotesi in cui un condomino nel godimento della propria unità immobiliare o delle parti comuni dia luogo ad immissioni moleste o dannose nella proprietà di altri condomini. Nell'applicazione della norma deve aversi riguardo, peraltro, per desumerne il criterio di valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, alla peculiarità dei rapporti condominiali e alla destinazione assegnata all'edificio dalle disposizioni urbanistiche o, in mancanza, dai proprietari. In particolare, nel caso in cui il fabbricato non adempia ad una funzione uniforme e le unità immobiliari siano soggette a destinazioni differenti, ad un tempo ad abitazione ed ad esercizio commerciale, il criterio dell'utilità sociale, cui è informato l'art. 844 citato, impone di graduare le esigenze in rapporto alle istanze di natura personale ed economica dei condomini, privilegiando, alla luce dei principi costituzionali (v. Cost., artt. 14, 31 e 47) le esigenze personali di vita connesse all'abitazione, rispetto alle utilità meramente economiche inerenti all'esercizio di attività commerciali. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito la quale aveva ordinato la rimozione dal muro perimetrale comune di una canna fumaria collocata nella parte terminale a breve distanza dalle finestre di alcuni condomini, destinata a smaltire le esalazioni di fumo, calore e gli odori prodotti dal forno di un esercizio commerciale ubicato nel fabbricato condominiale).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3090 del 15 marzo 1993)
50Cass. civ. n. 8271/1990
L'utilizzazione di un fondo per il decollo e l'atterraggio di elicotteri, in relazione ad esigenze individuali del proprietario (comodità e rapidità di spostamenti), integra attività privatistica, ancorché soggetta ad autorizzazione amministrativa. Pertanto, nel rapporto di vicinato, i rumori e le altre immissioni provocate da detta utilizzazione non si sottraggono alle disposizioni di cui all'art. 844 primo comma c.c., di modo che possono essere impedite dal proprietario del fondo limitrofo, ove superino la normale tollerabilità, anche con riguardo alla condizione dei luoghi (nella specie, amena zona collinare, con caratteri residenziali di elevata qualità).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8271 del 14 agosto 1990)
51Cass. civ. n. 3675/1989
Ai fini dell'art. 844 c.c. l'intollerabilità delle immissioni (nella specie esalazioni provenienti dalla evaporazione di idrocarburi adoperati per il lavaggio di pezzi meccanici), da valutarsi tenuto conto del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, sussiste anche quando esse, pur non essendo di eccessiva entità, risultino nocive, a causa della loro costanza ed ineliminabilità che le rende insopportabili, al bene primario della salute.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3675 del 9 agosto 1989)
52Cass. civ. n. 6534/1985
Ai fini della valutazione della liceità delle immissioni, l'art. 844 c.c. enuncia tre diversi criteri, di cui due obbligatori ed uno facoltativo e sussidiario: i criteri obbligatori sono quelli della normale tollerabilità e del contemperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze della produzione, mentre il criterio facoltativo è quello della priorità dell'uso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6534 del 20 dicembre 1985)
53Cass. civ. n. 4523/1984
In tema di immissioni (nella specie di rumori), le disposizioni dell'art. 844 c.c. trovano applicazione avendo riguardo alla situazione del fondo che le riceve, con la conseguenza che se questo è sito in zona residenziale, la normale tollerabilità deve essere valutata in base ai criteri vigenti in tale zona, in cui le immissioni stesse si propagano, a nulla rilevando la loro normalità riferita al luogo di provenienza (nella specie, zona industriale).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4523 del 30 luglio 1984)
54Cass. civ. n. 1115/1982
L'art. 844, secondo comma, c.c., che in materia di immissioni, prevede il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, si applica in ogni caso in cui vi sia conflitto fra la tutela del diritto di proprietà e le esigenze della produzione, quale che sia il campo in cui questa si esplichi, industriale, agricolo o di altra natura, ed anche se essa concerna, invece di beni, servizi (nella specie: servizio della conservazione di prodotti ortofrutticoli, ai fini della vendita al dettaglio, realizzato da impianti refrigeratori).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1115 del 23 febbraio 1982)
55Cass. civ. n. 3401/1981
Ai fini della valutazione della liceità o meno delle immissioni, il criterio della priorità dell'uso ha natura secondaria e facoltativa, dovendo il limite della tollerabilità accertarsi tenendo conto, anzitutto, della situazione dei luoghi e della necessità di contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto che, in una zona residenziale ma con prevalenti interessi industriali, il limite di tollerabilità dei rumori prodotti da uno stabilimento è, indipendentemente dalla data della sua installazione, inevitabilmente più elevato che in una zona soltanto residenziale. La Corte Suprema ha confermato tale decisione enunciando l'anzidetto principio).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3401 del 23 maggio 1981)
56Cass. civ. n. 1364/1978
La disciplina dell'art. 844 c.c. è applicabile unicamente alle immissioni indirette, e cioè alle immissioni prodotte dalla propagazione o dalla ripercussione di un fatto posto in essere nel fondo del vicino, ma non alle immissioni dirette, causate immediatamente nel fondo altrui, né alle altre attività illecite compiute da terzi esclusivamente in quest'ultimo. Conseguentemente non può essere imposta al convenuto la chiusura del fondo destinato ad osteria per evitare i danni derivanti dallo sconfinamento di avventori del fondo vicino, poiché tale fatto non può configurarsi come la propagazionein alienumdi un'attività svolta nel fondo, ma è un illecito autonomo, contro il quale non è data altra protezione se non quella offerta dall'art. 2043 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1364 del 18 marzo 1978)
57Cass. civ. n. 111/1975
La priorità dell'uso in tema di immissioni ha carattere oggettivo, in quanto l'uso o la destinazione considerati in rapporto con la loro priorità riguardano i fondi e la produzione industriale nei loro reciproci rapporti, e non i proprietari e gli imprenditori tra quali sia sorta la controversia; essa non è pertanto identificabile con quella esistente al momento dell'acquisto della proprietà o della titolarità d'impresa da parte dei soggetti litiganti. (Nella specie, la C.S. ha ritenuto irrilevante, al fine di valutare la liceità delle immissioni di un impianto cementizio e determinare l'indennità dovuta in ragione delle immissioni dannose a carico di un terreno vicino, l'anteriorità dell'esercizio industriale rispetto alla data di acquisto del terreno stesso da parte dell'attore).(Cassazione civile, sentenza n. 111 del 13 gennaio 1975)