Articolo 852 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Terreni esclusi dai trasferimenti
Dispositivo
Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono esclusi:
- gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;
- i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi;
- le aree fabbricabili;
- gli orti, i giardini, i parchi;
- i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;
- i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;
- i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità [856].