Articolo 861 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Opere di competenza dei privati

Dispositivo

I proprietari degli immobili indicati dall'articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano di interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a taluno di essi.