Articolo 886 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Costruzione del muro di cinta
Dispositivo
Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa (1) di costruzione di muri di cinta (2) che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati [888]. L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.
Note
(1) Si tratta di un'obbligazionepropter rem.
(2) Perché tale disposizione sia applicabile è necessario che esista un muro divisorio di case, cortili e giardini negli abitati, oppure che vi sia la contiguità degli edifici in questione. Tale articolo non si applica alle recinzioni che non possano considerarsi muro in senso stretto.Ad esempio, la giurisprudenza ha escluso che si possa qualificare come muro quello la cui altezza di almeno tre metri è raggiunta solo grazie alla rete metallica installata sopra di esso.
Massime giurisprudenziali (9)
1Cass. civ. n. 1412/2024
La richiesta di contribuzione alle spese per la costruzione del muro di cinta, ai sensi dell'art. 886 c.c., presuppone una altezza del muro di tre metri e la deroga a tale misura, prevista da regolamenti locali o da una convenzione privata, esclude il diritto alla contribuzione per la natura eccezionale della norma e per evitare la decisione di una sola parte sull'altezza del muro.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1412 del 15 gennaio 2024)
2Cass. civ. n. 33192/2023
L'art. 886 c.c. attribuisce al proprietario confinante di fondo urbano privo di termini, il diritto di pretendere la contribuzione del vicino alla metà delle spese di costruzione del muro di cinta e non il semplice diritto al rimborso della metà di quanto già speso allo scopo, venendo in rilievo in tali casi non una mera esigenza di delimitazione delle proprietà individuali, ma anche di tutela della sicurezza degli abitanti, che legittima un'eccezionale, anche se contenuta, limitazione del diritto di proprietà. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse, tra l'altro, la domanda di condanna del proprietario confinante alla contribuzione delle spese di costruzione del muro di cinta perché non ancora sostenute).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 33192 del 29 novembre 2023)
3Cass. civ. n. 23934/2015
In tema di muri di cinta tra fondi a dislivello, qualora l'andamento altimetrico del piano di campagna, originariamente livellato sul confine tra due fondi, sia stato artificialmente modificato innalzando detto piano, al fine di verificare se sia rispettata l'altezza massima del muro di cinta costruito sul confine, l'altezza deve essere misurata computandovi il terrapieno creato "ex novo" dall'opera dell'uomo, ossia tenendo conto dell'originario posizionamento del terreno.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23934 del 24 novembre 2015)
4Cass. civ. n. 6174/2015
Il proprietario di un fondo, che eriga un muro sul confine, ha diritto ad ottenere, dal proprietario del fondo contiguo, un contributo per metà nella spesa di costruzione solo se il manufatto integri i requisiti del muro di cinta ex art. 886 cod. civ., raggiungendo un altezza non inferiore a tre metri e sempreché lo stesso, fino a tale livello, sia integralmente in muratura.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6174 del 26 marzo 2015)
5Cass. civ. n. 24752/2013
Il contratto tra proprietari confinanti, relativo alla costruzione di un muro di cinta con ripartizione delle relative spese, non richiede la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 c.c., poiché esso non ha ad oggetto beni immobili, limitandosi a creare un rapporto di dare-avere tra le parti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24752 del 5 novembre 2013)
6Cass. civ. n. 2485/2012
Il proprietario di un fondo, che innalzi il muro di confine sino a portarlo all'altezza di tre metri ex art. 886 c.c., sopporta per intero le spese di sopraelevazione e non può pretendere che vi concorra il proprietario del fondo contiguo, atteso che quest'ultimo, ai sensi degli artt. 874 e 885 c.c., ha soltanto la facoltà, e non l'obbligo, di entrare in comunione della parte sopraedificata.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2485 del 21 febbraio 2012)
7Cass. civ. n. 10709/2003
Poiché le norme tecniche di attuazione dei piani territoriali paesaggistici della Regione, che hanno la finalità di tutelare interessi generali o urbanistici o di salvaguardia dell'ambiente, non sono integrative del codice civile, le disposizioni in esse contenute sulle modalità costruttive dei muri di cinta non sono modificative delle previsioni di cui all'art. 886 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10709 del 7 luglio 2003)
8Cass. civ. n. 7675/1986
L'art. 886 c.c., prevedendo un obbligo, a carico del vicino, di contribuire per metà nella spesa di costruzione del muro di cinta, è norma per sua natura eccezionale e, pertanto, insuscettibile di applicazione analogica ad altre ipotesi, come quella in cui si tratti di recinzione realizzata con rete metallica.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7675 del 18 dicembre 1986)
9Cass. civ. n. 1687/1982
Il limite di altezza per i muri di cinta di proprietà comune posto dall'art. 886 c.c. (tre metri, ovvero altezza diversa determinata convenzionalmente o dai regolamenti locali) concerne soltanto l'obbligo di contribuzione del vicino e, pertanto, salva l'esistenza di un diritto di servitù in favore del vicino (di vedutaaltius non tollendi) o di una convenzione escludente il sopralzo, il singolo comproprietario ben può innalzare detto muro oltre il limite pattuito, sopportando per intero le spese di sopraelevazione, ai sensi dell'art. 885 dello stesso codice, ed osservando la disciplina delle distanze fra costruzioni in ipotesi di sopraelevazione oltre i tre metri.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1687 del 15 marzo 1982)