Articolo 890 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi

Dispositivo

Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale (1), stalle e simili (2), o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti (3) e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza [844].

Note

(1) Anche i modernisilospossono essere ritenuti un esempio, alla luce della lettera del presente articolo.

(2) Le moderne strutture per l'allevamento in serie degli animali sono prese in considerazione alla stregua delle stalle; sono reputate, altresì, pericolose le arnie, dal momento che può accadere che le api oltrepassino il confine.

(3) I regolamenti utilizzabili per il giusto calcolo delle distanze sono quelli locali e di pubblica sicurezza.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 21819/2024

In tema di distanze legali previste dall'art. 890 c.c. per depositi nocivi o pericolosi non è invocabile il principio della prevenzione, di cui agli artt. 873, 875 c.c. nel caso di installazione di un deposito di gas liquido, in quanto l'art. 890 cod. civ. intende tutelare proprio i fondi vicini dal pericolo di danni connessi all'installazione di depositi ritenuti de iure pericolosi: il fatto che l'installazione sia stata effettuata prima dell'edificazione sul fondo confinante non conferisce alcun vantaggio, perché non sono i vicini che intendano costruire successivamente a dover osservare la distanza di sicurezza. Il deposito può ritenersi legittimamente realizzato, pertanto, soltanto se non sia a priori possibile, nel raggio della distanza prescritta o ritenuta di sicurezza e in relazione agli strumenti urbanistici vigenti nella zona, che una costruzione venga in futuro ad esistenza.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21819 del 2 agosto 2024)

2Cass. civ. n. 17758/2024

In tema fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, l'art. 890 c.c. disciplina il regime delle distanze in base ad una presunzione di nocività e pericolosità, che è assoluta ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale, ed è invece relativa - e, come tale, superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino - ove manchi una simile norma regolamentare.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17758 del 27 giugno 2024)

3Cass. civ. n. 5040/2022

In difetto di norme regolamentari che prevedano distanze dei comignoli con canna fumaria dal confine, il giudice, nel definire la distanza idonea, secondo l'art. 890 c.c., a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza, può far riferimento a quella di due metri prevista dall'art. 889 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5040 del 16 febbraio 2022)

4Cass. civ. n. 15441/2021

La ratio dell'art. 890 c.c. è quella di evitare che fumi nocivi ed intollerabili emessi dalle canne fumarie invadano le abitazioni e, trattandosi di tetti che coprono il medesimo fabbricato ad altezza diversa, tale scopo può essere raggiunto avendo come riferimento, per il calcolo delle distanze, il c.d. "colmo del tetto", ossia la parte più alta dell'intero fabbricato e non già il tetto di copertura della porzione più bassa del medesimo fabbricato.(Cassazione civile, Sez. VI-2, sentenza n. 15441 del 3 giugno 2021)

5Cass. civ. n. 9267/2018

Il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890 c. c. è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha una presunzione di pericolosità relativa, che può essere superata mediante prova contraria.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 9267 del 16 aprile 2018)

6Cass. civ. n. 22635/2013

In tema di distanze, l'alloggiamento di bombole di gas per uso domestico non è soggetto al disposto dell'art. 889, secondo comma, c.c., riguardante la diversa ipotesi di tubazioni destinate al flusso costante di sostanze liquide o gassose, per le quali soltanto è configurabile la presunzione assoluta di pericolosità per il fondo del vicino, essendo esso viceversa soggetto all'art. 890 c.c., sicché la pericolosità delle bombole deve essere accertata in concreto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22635 del 3 ottobre 2013)

7Cass. civ. n. 4286/2011

Gli impianti di riscaldamento per uso domestico, alimentati a nafta, non sono assoggettabili alla disciplina prevista dall'art. 889 c.c. in tema di distanze delle cisterne, ma a quella prevista dall'art. 890 c.c., il quale stabilisce il regime delle distanze per le fabbriche e i depositi nocivi o pericolosi in base ad una presunzione di nocività e pericolosità, che è assoluta ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale, ed è invece relativa - e, come tale, superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino - ove manchi una simile norma regolamentare.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4286 del 22 febbraio 2011)

8Cass. civ. n. 14354/2000

In tema di distanze legali, la norma dell'art. 890 c.c. volta a preservare il vicino da ogni possibile danno insito nella destinazione della costruzione, contiene una elencazione meramente esemplificativa sicché la disciplina ivi prevista deve ritenersi applicabile agli immobili destinati ad allevamenti avicunicoli che contenendo un rilevante numero di capi per il loro sfruttamento commerciale producano esalazioni ed altri effetti dannosi per il vicino. Il termine «regolamenti» nella norma richiamata va inteso in senso estensivo comprensivo non solo dei regolamenti generali e di quelli particolari ma anche della normativa generale dettata in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi. La norma attribuisce al vicino una tutela immediata e diretta per il rispetto delle distanze prescritte e quindi la possibilità di chiedere ai sensi dell'art. 872, comma secondo c.c., la riduzione in pristino indipendentemente dallo stabilire se tali norme regolamentari o regionali siano integrative o non delle disposizioni del codice civile.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14354 del 3 novembre 2000)

9Cass. civ. n. 8055/1990

Il rispetto della distanza, prevista per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi dall'art. 890 c.c., è collegato ad una presunzione assoluta di nocività o pericolosità, che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisce la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha solamente uria presunzione di pericolosità, che può essere superata ove si dimostri che, in relazione alla peculiarità della fattispecie e degli eventuali accorgimenti, può ovviarsi al pericolo o al danno per il fondo vicino.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8055 del 8 agosto 1990)

10Cass. civ. n. 1049/1983

Accertato un pericolo per la solidità, la salubrità e la sicurezza dei fondi vicini — a prescindere da qualsiasi pericolo di danno all'incolumità delle persone — derivante dall'impianto di macchinari pericolosi, riguardati con riferimento al loro normale funzionamento secondo la destinazione loro propria, a nulla rilevando la loro struttura statica, il giudice del merito deve, a norma dell'art. 890 c.c., fare osservare la distanza regolamentare o quell'altra che, in difetto, sia sufficiente ad evitare ogni danno al fondo vicino, senza che egli possa prospettarsi la possibilità o l'opportunità di evitare la rimozione o l'arretramento mediante modifiche da apportare all'opera secondo adeguati accorgimenti tecnici.–Il termine «regolamenti» contenuto nell'art. 890 c.c., in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, va inteso nell'accezione estensiva, comprensiva, cioè, sia dei regolamenti generali, sia dei regolamenti locali, che disciplinano la specifica materia, senza alcuna possibilità di applicare quei regolamenti che riguardano le distanze fra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. Pertanto in difetto di norme regolamentari, il giudice deve fare osservare quelle distanze che siano necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1049 del 8 febbraio 1983)

11Cass. civ. n. 2423/1982

In tema di distanzeexart. 890 c.c. per fabbriche di materie esplodenti, le norme dettate dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), all. b, cap. II, n. 1, cap. III, n..4 — là dove stabiliscono il divieto di costruire fabbriche di prodotti esplosivi di quarta e quinta categoria (fuochi artificiali, cartucce da caccia e giocattoli pirici) a distanza inferiore a cento metri da case abitate — non vanno intese come dirette ad imporre l'indicata distanza da qualsiasi terreno altrui, anche se inedificato, bensì devono interpretarsi nel senso che la costruzione di tali fabbriche è legittima se, al momento in cui avviene, nel raggio di cento metri dalle stesse non esistono concretamente case di abitazione, né (esclusa l'applicabilità del principio della prevenzione, con conseguente obbligo a carico del vicino di costruire case di abitazione a non meno di cento metri da una preesistente fabbrica di prodotti esplosivi) è possibile, in relazione agli strumenti urbanistici vigenti nella zona ed in considerazione della situazione e delle condizioni materiali del fondo, che esse vengano ad esistere in futuro.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2423 del 19 aprile 1982)