Articolo 912 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Conciliazione di opposti interessi

Dispositivo

Se sorge controversia (1) tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica può essere utile, la autorità giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui l'acqua è destinata o si vuol destinare (2).

L'autorità giudiziaria può assegnare un'indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.

In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.

Note

(1) L'ambito della disposizione riguarda le controversiepetitorie(artt.948-951 c.c.) e possessorie (artt.1168-1170 c.c.) che sorgono in merito alla applicazione degli artt.909,910,911.

(2) Il giudice deve analizzare gli interessi in conflitto dei proprietari e tentare di adeguarli ai vicendevoli vantaggi che l'utilizzo dell'acqua può portare. Egli ha pure la possibilità di imporre modalità specifiche o limiti nell'utilizzo delle acque (art. 844 del c.c.) o sacrificare certi diritti a vantaggio di un interesse,pubblico o privato, maggiore, ad esempio, di quello dell'agricoltura e dell'industria.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 3331/1982

Nella controversia fra proprietari confinanti in ordine all'utilizzazione di acque non pubbliche, mediante pozzi trivellati nei rispettivi fondi a distanza legale ed attingenti alla medesima falda, il giudice del merito, pure in difetto di un'espressa richiesta in tal senso, può avvalersi dei poteri conferitigli dall'art. 912 c.c. e, quindi, può procedere ad una conciliazione degli opposti interessi, anche in relazione ai vantaggi che detta utilizzazione sia in grado di arrecare all'agricoltura mediante una regolamentazione paritetica dei concorrenti diritti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3331 del 29 maggio 1982)

2Cass. civ. n. 6059/1981

L'art. 912 c.c. — secondo cui il giudice, nella controversia tra proprietari confinanti in ordine all'utilizzazione di acque non pubbliche (nella specie: mediante pozzi trivellati nei rispettivi fondi), può procedere ad una conciliazione degli opposti interessi — presuppone, per la sua operatività, un conflitto di interesse non superabile con l'applicazione dei criteri sulla distanza previsti dall'art. 911 in relazione all'art. 891 c.c., cioè che, per la conformazione di uno dei fondi, non sia possibile, qualunque sia la distanza dal confine dello scavo in esso praticato, evitare al proprietario di altro fondo il pregiudizio nella preesistente utilizzazione delle acque sotterranee. Tale potere conciliativo, comprensivo della facoltà di imporre criteri e limitazioni dell'uso dell'acqua in vista dell'interesse generale alla coesistenza del maggior numero possibile di utilizzazioni, è esercitabile, una volta accertato l'indicato presupposto, indipendentemente da una sollecitazione delle parti, quale che sia l'oggetto della controversia e, quindi, anche nel giudizio possessorio, data la riferibilita del termine «controversia» a qualunque azione concernente la preesistente utilizzazione dell'acqua sotterranea.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6059 del 16 novembre 1981)

3Cass. civ. n. 3253/1978

La valutazione comparativa e la conciliazione degli opposti interessi all'utilizzazione dell'acqua non pubblica, di cui all'art. 912 c.c., presuppone l'accertamento del diritto reale dei contendenti alla utilizzazione stessa e perciò non è ammissibile nel giudizio possessorio, inteso alla tutela del possesso come stato di fatto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3253 del 29 giugno 1978)