Articolo 912 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Conciliazione di opposti interessi

Dispositivo

Note

(1) L'ambito della disposizione riguarda le controversiepetitorie(artt.948-951 c.c.) e possessorie (artt.1168-1170 c.c.) che sorgono in merito alla applicazione degli artt.909,910,911.

(2) Il giudice deve analizzare gli interessi in conflitto dei proprietari e tentare di adeguarli ai vicendevoli vantaggi che l'utilizzo dell'acqua può portare. Egli ha pure la possibilità di imporre modalità specifiche o limiti nell'utilizzo delle acque (art. 844 del c.c.) o sacrificare certi diritti a vantaggio di un interesse,pubblico o privato, maggiore, ad esempio, di quello dell'agricoltura e dell'industria.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 3331/1982

2Cass. civ. n. 6059/1981

3Cass. civ. n. 3253/1978