Articolo 919 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Scioglimento del consorzio

Dispositivo

Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.