Articolo 921 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Consorzi coattivi
Dispositivo
Nel caso indicato dall'articolo [918], il consorzio può anche essere costituito d'ufficio dall'autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.
Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.
Il consorzio può anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti mediante il pagamento delle dovute indennità.