Articolo 921 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Consorzi coattivi

Dispositivo

Nel caso indicato dall'articolo [918], il consorzio può anche essere costituito d'ufficio dall'autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.

Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.

Il consorzio può anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti mediante il pagamento delle dovute indennità.