Articolo 924 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Sciami di api

Dispositivo

Note

(1) L'art. 924 applica quanto disciplinato dall'art. 842, il quale prevede che il proprietario può accedere al fondo altrui al fine di recuperare la fauna che ivi si è rifugiata.