Articolo 933 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici
Dispositivo
I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.
Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili (1).
Note
(1) Vedasi gli artt. 510 ss., oltre agli artt. 993 ss., del codice della navigazione.