Articolo 937 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Opere fatte da un terzo con materiali altrui

Dispositivo

Note

(1) Sono regolamentati in questa sede i rapporti tra il proprietario dei materiali ed il terzo costruttore; quelli intercorrenti tra il proprietario del fondo e il costruttore sono previsti dall'art. 936, con particolare riferimento ai costi relativi alla rimozione ed al risarcimento del danno.

(2) Il proprietario che consente la costruzione sapendo che il costruttore utilizza materiali non suoi, agisce in malafede.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 14021/2017

2Cass. civ. n. 603/1998

3Cass. civ. n. 970/1983