Articolo 955 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Costruzioni al disotto del suolo
Dispositivo
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui (1).
Note
(1) Il sottosuolo può essere sfruttato senza alcun limite secondo l'art. 840, comma 2. Pur se non espressamente prevista da tale disposizione, si reputa possibile la vendita separata della costruzione nel sottosuolo.Qualora, poi, l'attività costruttiva venga eseguita ad una profondità tale che il titolare del suolo non abbia interesse ad escluderla, non è necessario ottenere la sua concessione.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 3220/1999
La concessione del diritto di costruire e mantenere deigarage, come diritto di superficie al di sotto del cortile comune di un edificio in condominio, richiede a norma dell'art. 955 c.c. l'espressa volontà delle parti nella prescritta forma scritta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3220 del 2 aprile 1999)