Articolo 958 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Durata
Dispositivo
L'enfiteusi può essere perpetua o a tempo.
L'enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni [957] comma 2] (1) (2).
Note
(1) Se non è previstoalcun termine, l'enfiteusisi presume perpetua.
(2) Il tempo di venti anni previsto lascia supporre che questo fosse il periodo minimo necessario al fine di permettere all'enfiteuta di eseguire i miglioramenti.