Articolo 960 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obblighi dell'enfiteuta

Dispositivo

L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico (1) (2). Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali [2763].

L'enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti (3).

Note

(1) Per la determinazione del canone vedasi. l'art. 1 della L. 1966 n. 607; gli artt. 2, 5 ss. della L. 1970 n. 1138; gli artt. 1 e 3 della L. 1974 n. 270. Per l'aggiornamento del canone vedasi. sent. Corte cost. 1988 n. 406. Esse fanno riferimento al c.d. reddito dominicale del fondo, la rendita, cioè, che esso procura al proprietario in conformità a criteri predisposti dall'amministrazione statale in materia di riscossione dei tributi.Scopo della legge è mantenere la misura del canone entro limiti contenuti.

(2) Ogni altra attivitàfinalizzata a rendere più produttivo il fondo corrisponde ad una decisione libera dell'enfiteuta.Egli, però, non deve, qualora si sia ottenuto l'incremento economico, deteriorare la cosa.

(3) Viene esclusa ogni possibilità di remissioni o limitazioni del canone come conseguenza di una "insolita sterilità del fondo o perdita di frutti", in forza dell'indipendenza tra i diritti del concedente e dell'enfiteuta, ciascuno dei quali non può dipendere dalle vicende proprie dell'esercizio dell'altro.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 15822/2022

Elemento essenziale dell'enfiteusi, anche dopo le modifiche introdotte in materia dalle leggi n. 607 del 1966 e n. 1138 del 1970, e tanto nel caso in cui essa abbia ad oggetto un fondo rustico, quanto in quello in cui riguardi un fondo urbano (terreno da utilizzare per scopi non agricoli, ovvero edificio già costruito), è l'imposizione a carico dell'enfiteuta dell'obbligo di migliorare la precedente consistenza del fondo, il quale, pure nel suddetto caso dell'enfiteusi urbana, non si identifica, né si esaurisce nel diverso obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Ne consegue che, sia nel caso di enfiteusi urbana che rurale, le migliorie non si risolvono nella mera manutenzione, sia pure straordinaria.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 15822 del 17 maggio 2022) Corte cost. n. 160/2008L'acquisto della proprietà di costruzioni anteriori al 1941 mediante affrancazione dovrà essere effettuato ad un prezzo adeguato alla realtà economica. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), nella parte in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.(Corte costituzionale, sentenza n. 160 del 20 maggio 2008) Corte cost. n. 143/1997E' incostituzionale l'art. 1 comma 1 e 4, l. 22 luglio 1966 n. 607, nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.(Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 23 maggio 1997) Corte cost. n. 406/1988è illegittimo, per violazione dell'art. 42 cost., l'art. 1 l. 14 giugno 1974, n. 270, nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico, e quindi del capitale di affrancazione, sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.(Corte costituzionale, sentenza n. 406 del 7 aprile 1988)

2Cass. civ. n. 4328/1982

Elemento essenziale dell'enfiteusi, anche dopo le modifiche introdotte in materia delle leggi 22 luglio 1966, n. 607 e 18 dicembre 1970, n. 1138, e tanto nel caso in cui essa abbia ad oggetto un fondo rustico, quanto in quello in cui riguardi un fondo urbano (terreno da utilizzare per scopi non agricoli, ovvero edificio già costruito), è l'imposizione a carico dell'enfiteuta dell'obbligo di migliorare la precedente consistenza del fondo, il quale, pure nel suddetto caso dell'enfiteusi urbana, non si identifica, né si esaurisce nel diverso obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4328 del 27 luglio 1982)

3Cass. civ. n. 1614/1978

Non sono incompatibili con la concessione in enfiteusi di fondo agricolo le clausole contrattuali che costituiscano a carico dell'enfiteuta obbligazioni personali, ove queste, pur limitando le facoltà di godimento del suolo o del sottosuolo, non precludano le possibilità di sfruttamento di quel fondo secondo la natura ed il contenuto tipico del diritto d'enfiteusi (nella specie, trattandosi di patti che vietano l'utilizzazione di eventuali giacimenti minerari o sorgenti d'acqua sotterranee, nonché la costruzione di fabbricati non agrari).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1614 del 7 aprile 1978)