Articolo 960 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obblighi dell'enfiteuta

Dispositivo

Note

(1) Per la determinazione del canone vedasi. l'art. 1 della L. 1966 n. 607; gli artt. 2, 5 ss. della L. 1970 n. 1138; gli artt. 1 e 3 della L. 1974 n. 270. Per l'aggiornamento del canone vedasi. sent. Corte cost. 1988 n. 406. Esse fanno riferimento al c.d. reddito dominicale del fondo, la rendita, cioè, che esso procura al proprietario in conformità a criteri predisposti dall'amministrazione statale in materia di riscossione dei tributi.Scopo della legge è mantenere la misura del canone entro limiti contenuti.

(2) Ogni altra attivitàfinalizzata a rendere più produttivo il fondo corrisponde ad una decisione libera dell'enfiteuta.Egli, però, non deve, qualora si sia ottenuto l'incremento economico, deteriorare la cosa.

(3) Viene esclusa ogni possibilità di remissioni o limitazioni del canone come conseguenza di una "insolita sterilità del fondo o perdita di frutti", in forza dell'indipendenza tra i diritti del concedente e dell'enfiteuta, ciascuno dei quali non può dipendere dalle vicende proprie dell'esercizio dell'altro.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 15822/2022

2Cass. civ. n. 4328/1982

3Cass. civ. n. 1614/1978