Articolo 962 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Revisione del canone

Dispositivo

[Decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell'enfiteusi, e successivamente dopo eguale periodo di tempo, le parti possono chiedere una revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo. Tale valore determina senza tener conto dei miglioramenti arrecati dall'enfiteuta di deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile.

La revisione non e ammessa, se il valore attuale del fondo non risulta almeno raddoppiato o ridotto a meta rispetto al valore iniziale o a quello accertato nella precedente revisione.]