Articolo 964 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Imposte e altri pesi
Dispositivo
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo (1) sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali [1009].
Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l'ammontare del canone (2).
Note
(1) I pesi che gravano sul suolo sono tutti i limiti e gli obblighi, cui fa latamente riferimento l'art. 832 ed insiti nel diritto di proprietà, ed, in ogni caso, gli oneri reali e le obbligazionipropter rem.
(2) L'accordo per cui il costo delle imposte e dei pesi con cui si pone il pagamento delle imposte e dei pesi è ad esclusivo carico del concedente vale solo tra le parti e non anche nei confronti del fisco(insieme di uffici pubblici deputati all'accertamento e alla riscossione dei tributi).Per la pubblica amministrazione il disposto del primo comma ha valore inderogabile.