Articolo 968 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Subenfiteusi
Dispositivo
La subenfiteusi non è ammessa [957] comma 2] (1).
Note
(1) E' un caso diverso dall'alienazione (art. 965 del c.c.), che implica l'integrale trasferimento del diritto ad altra persona con estinzione del precedente.