Articolo 972 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Devoluzione
Dispositivo
Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico [2653] n. 2] (1):
La domanda di devoluzione [2653] n. 2] non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo [971] (2).
Note
(1) La domanda di devoluzione è una sorta di risoluzione per inadempimento (v. artt.1453 ss. c.c.); bisogna, pertanto, valutare se esso sia o meno accompagnato da colpa, secondo l'art. 1455.
(2) La parte finale di questo comma, omessa nel testo, è stata abrogata dall'art. 8, L. 1966 n. 607, che stabiliva la prevalenza della domanda di devoluzione su quella di affrancazione, se l'inadempimento fosse rilevante.Secondo la disciplina in vigore, il giudizio di devoluzione può essere, invece, bloccato dalla richiesta di affrancazione dell'enfiteuta.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 17746/2024
In tema di enfiteusi, il sistema delineato dagli artt. 971, 972 e 973 c.c., in tema di domande di affrancazione, di devoluzione o di risoluzione per inadempimento, sancisce la prevalenza del diritto potestativo dell'enfiteuta all'affrancazione sul diritto potestativo del concedente alla risoluzione del contratto per inadempimento.–La domanda di devoluzione del fondo enfiteutico rientra nello schema della risoluzione per inadempimento, cosicché la devoluzione non si avvera per il mero inadempimento dell'enfiteuta, occorrendo, invece, che il giudice ne accerti la colpevolezza.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17746 del 27 giugno 2024)
2Cass. civ. n. 26520/2018
La devoluzione del fondo enfiteutico può essere separatamente richiesta nei confronti di ciascuno dei coenfiteuti, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Ne deriva che la pronuncia di devoluzione è utilmente resa nei limiti delle quote dei concessionari evocati in giudizio e non si estende all'enfiteuta che non ne sia stato parte, né pregiudica i suoi diritti sull'intero fondo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidoneo a determinare la nullità di un procedimento ex art. 972 c.c., promosso contro più coenfiteuti, il fatto che il giudizio di primo grado si fosse svolto nei confronti di un soggetto diverso, ancorché omonimo, da uno dei concessionari e che il giudice di appello non avesse disposto la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 26520 del 19 ottobre 2018)
3Cass. civ. n. 13595/2000
L'abrogazione, per effetto dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 607 in materia di enfiteusi, del secondo e del terzo periodo dell'articolo 972 c.c., che disponeva la prevalenza della domanda di devoluzione del fondo enfiteutico, in caso di grave deterioramento del medesimo da parte dell'utilista, sulla domanda di questi di affrancazione, non incide sul giudizio già instaurato per fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13595 del 12 ottobre 2000)