Articolo 974 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Diritti dei creditori dell'enfiteuta
Dispositivo
I creditori dell'enfiteuta possono intervenire (1) nel giudizio di devoluzione [2900] per conservare le loro ragioni, valendosi all'uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all'enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l'avvenire [149].
I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione [2653], n. 2, [2815] e ai quali questa non è stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione (2).
Note
(1) Si tratta di un'ipotesi di azione surrogatoria (art. 2900 del c.c.).I creditori dell'enfiteuta partecipano al giudizio di devoluzione in nome e per conto del debitore al fine di evitare l'impoverimento che ne deriverebbe ovvero allo scopo di accrescere i suoi averi grazie al diritto di affrancazione.
(2) La disposizione dipende dalla circostanza secondo cui per il concedente, attore in devoluzione, non è previsto l'onere di citare anche i creditori.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 730/1982
I creditori dell'enfiteuta, a norma dell'art. 974 c.c. possono intervenire nel giudizio di devoluzione del fondo enfiteutico non soltanto al fine di sostenere le ragioni dell'enfiteuta opponendosi alla domanda di devoluzione, ma altresì per far valere un diritto relativo all'oggetto dedotto in giudizio nei confronti delle parti originarie del rapporto processuale e, quindi, anche per denunciare un'eventuale collusione fra proprietario ed enfiteuta dalla quale possa derivare una sentenza ingiusta a loro danno, e possono, conseguentemente, impugnare in via autonoma la sentenza resa nel giudizio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 730 del 8 febbraio 1982)