Articolo 974 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritti dei creditori dell'enfiteuta

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di un'ipotesi di azione surrogatoria (art. 2900 del c.c.).I creditori dell'enfiteuta partecipano al giudizio di devoluzione in nome e per conto del debitore al fine di evitare l'impoverimento che ne deriverebbe ovvero allo scopo di accrescere i suoi averi grazie al diritto di affrancazione.

(2) La disposizione dipende dalla circostanza secondo cui per il concedente, attore in devoluzione, non è previsto l'onere di citare anche i creditori.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 730/1982