Articolo 1172 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Denunzia di danno temuto

Dispositivo

Note

(1) Tale azione è esperibile in forza del presupposto del pericolo di un danno futuro derivante da una situazione pericolosa legata ad un immobile, un albero od un'altra cosa inanimata purché il danno minacciato sia grave, tale cioè, da compromettere in modo irreversibile la cosa in pericolo, e prossimo, potendosi, cioè, verificare in un qualsiasi momento. A parere di alcuni, diverso e necessario presupposto dell'azione consiste nell'antigiuridicità del comportamento del denunciato, e quindi, nella colpa dello stesso soggetto.

(2) Non sono stabiliti in tale ipotesi termini di decadenza (a differenza di quanto dispone l'art. 1171 del c.c.).

(3) Il secondo comma dell'articolo 1171 dispone che l'autorità giudiziaria ordini le "opportune cautele".

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 16079/2024

2Cass. civ. n. 30009/2019

3Cass. civ. n. 21491/2018

4Cass. civ. n. 21301/2016

5Cass. civ. n. 5336/2016

6Cass. civ. n. 1778/2007

7Cass. civ. n. 10282/2004

8Cass. civ. n. 14561/2001

9Cass. civ. n. 10403/2001

10Cass. civ. n. 345/2001

11Cass. civ. n. 11221/1997

12Cass. civ. n. 9783/1997

13Cass. civ. n. 1237/1989