Articolo 1003 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Mancanza o insufficienza della garanzia
Dispositivo
Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui è tenuto, si osservano le disposizioni seguenti:
gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione (1), salva la facoltà dell'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto (2). L'amministrazione è affidata, con il consenso dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall'autorità giudiziaria [159];
il danaro è collocato a interesse [1000] comma 2] (3);
i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell'usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, è fatta dall'autorità giudiziaria;
le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a interesse [1000] comma 2].
In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.
Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso [996], il proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L'usufruttuario può nondimeno domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per il proprio uso.
Note
(1) La scelta è effettuata dall'usufruttuario, anche se, nel caso egli prediliga la locazione, il proprietario può rifiutare un conduttore che non sembri persona adatta a lasciare il fondo in buone condizioni idonei o ad eseguire le riparazioni cui l'usufruttuario ha diritto.
(2) Tale facoltà non è condizionata al fatto che l'usufruttuario versi in stato di bisogno o sia privo di altra abitazione.L'applicazione di tale disposizione non dipende in alcun modo dall'eventuale stato di bisogno in cui si trovi l'usufruttuario o dal suo essere senza una diversa abitazione.
(3) Il nudo proprietario può opporsi alla decisione di investire denaro in società per azioni o in altre imprese speculative, dal momento che ciò comporterebbe il venire in essere di frutti diversi dagli unici - gli interessi - previsti dalla legge.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 3727/1968
Il procedimento previsto nell'art. 59 disp. att. cod.civ., pur essendo regolato da una norma contenuta tra le disposizioni per l'attuazione del libro terzo del codice civile, non riguarda tutti i casi di nomina di amministratore previsti nel predetto libro, ma si riferisce unicamente alla particolare ipotesi disciplinata dall'art. 1003 cod. civ. pertanto, il provvedimento di nomina dell'amministratore di un condominio non deve essere notificato, appunto perché non è reclamabile al presidente della corte di appello, ai sensi dell'ultimo comma del citato art.59.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3727 del 12 novembre 1968)