Articolo 1022 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Abitazione
Dispositivo
Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia [540] comma 2, [1023] (1).
Note
(1) Tale istituto, può essere considerato alla stregua di uso (art. 1021 del c.c.) avente ad oggetto un immobile adibito a finalità abitative oppure lo si può considerare come figura giuridica avente caratteri diversi da quelli propri del diritto in esame.L'abitazione, in particolare, non dà al titolare alcun diritto sui frutti, dato che le facoltà allo stesso attribuite si riferiscono soltanto ai bisogni suoi e della sua famiglia, mentre nell'uso questo limite riguarda solo i frutti (c.d.modica perceptio).Nell'ipotesi esemplificativa di uso su di una casa, il titolare del diritto reale di godimento ha non solo il diritto di abitarla, ma anche di adibirla a negozio, a laboratorio, a magazzino, escludendo del tutto dal godimento il proprietario.Nell'ipotesi di abitazione, il titolare ha, invece, l'obbligo di godere e limitare l'abitazione a quella porzione dell'immobile bastevole al soddisfacimento dei bisogni abitativi suoi e della sua famiglia, avendo il proprietario la possibilità di persistere nell'uso della rimanente porzione di casa.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 6663/2024
Il limite sancito dall’art. 1022 c.c., riguardo ai bisogni del titolare del diritto di abitazione e della sua famiglia, deve essere inteso come divieto di utilizzo della casa in altro modo che per l'abitazione diretta dell'habitator e dei suoi familiari. È dunque esente da censure la statuizione che abbia ravvisato nella destinazione dell’immobile a sede di società commerciali ulteriori elementi di conferma circa il mancato esercizio in concreto del diritto di abitazione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 6663 del 13 marzo 2024)
2Cass. civ. n. 7128/2023
Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola "casa adibita a residenza familiare", e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del "de cuius", quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l'individuazione di un solo alloggio costituente, se non l'unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7128 del 10 marzo 2023)
3Cass. civ. n. 12042/2020
Il diritto di abitazione, che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540, secondo comma, c.c.), può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare. Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 12042 del 22 giugno 2020)
4Cass. civ. n. 14687/2014
In tema di diritto di abitazione, il limite sancito dall'art. 1022 cod. civ. riguardo ai bisogni del titolare e della sua famiglia non deve essere inteso in senso quantitativo, che imporrebbe l'ardua determinazione della parte di casa necessaria a soddisfare tali bisogni, ma solo come divieto di utilizzo della casa in altro modo che per l'abitazione diretta dell'"habitator" e dei suoi familiari.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14687 del 27 giugno 2014)
5Cass. civ. n. 4562/1990
Il diritto di abitazione, che ha le sue origini nell'ususdomusdel diritto romano classico, ha natura reale e quindi può essere costituito mediante testamento, usucapione o contratto, per il quale è richiestaad substantiamla forma dell'atto pubblico o della scrittura privata (art. 1350, n. 4, c.c.).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4562 del 21 maggio 1990)
6Cass. civ. n. 3974/1984
Il diritto di abitazione, a differenza dell'usufrutto e del diritto di uso, ha carattere talmente particolare e personale da non potere né essere ceduto ad altri, nemmeno quanto all'esercizio, né avere attuazione diversa da quella dell'abitazione personale dell'immobile da parte del relativo titolare.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3974 del 6 luglio 1984)
7Cass. civ. n. 3342/1984
L'art. 84 della L. 27 luglio 1978, n. 392 — in forza del quale sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la legge stessa — non ha inciso sull'art. 1022 c.c., non riguardando tale norma la materia disciplinata dalla richiamata legge — e cioè la locazione degli immobili urbani — bensì il diritto di abitazione, che costituisce un diritto reale immobiliare.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3342 del 2 giugno 1984)