Articolo 982 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Possesso della cosa
Dispositivo
L'usufruttuario ha diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto (1), salvo quanto è disposto dall'articolo [1002] (2).
Note
(1) Qualora il titolo costitutivo escluda a priori il possesso, nei negoziinter vivos, si verificherà la conversione dell'atto costitutivo dell'usufrutto in contratto di rendita vitalizia (artt.1861 ss. c.c.;1872); la radicale invalidità (nullità)della clausola, in quanto impossibile, secondo l'ordinamento giuridico, nell'ipotesi di attomortis causa.
(2) L'art. 1002 impone all'usufruttuario di fare un inventario, al fine di accertare l'entità del patrimonio e la prestazione di una garanzia, irrobustendo il credito attuato, ovvero moltiplicando i patrimoni su cui soddisfarsi, oppure vincolando all'adempimento il l'entità di una determinata cosa.Quanto sopra rappresenta il presupposto per l'attribuire ed esercitare il diritto al possesso.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 6293/2016
L'usufruttuario, così come l'usuario, è legittimato, in forza del rinvio ex art. 1026 c.c., all'esercizio in nome proprio delle azioni petitorie e possessorie volte a difendere ed a realizzare il proprio uso e godimento della cosa rispetto alle ingerenze di terzi, sicché in tal caso non sussiste litisconsorzio necessario con il nudo proprietario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6293 del 31 marzo 2016)
2Cass. civ. n. 355/2011
In forza della normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, il coniuge superstite, in qualità di legatario "ex lege", è investito, sin dal momento dell'apertura della successione dell'altro coniuge, della titolarità di un diritto reale che lo rende partecipe della comunione ereditaria e che si configura come un diritto d'usufrutto diffuso pro quota su tutto il compendio ereditario e ricadente, quindi, su tutti i singoli beni che ne fanno parte. Ne consegue che il possesso che egli eserciti insieme agli eredi rispetto ad uno di questi beni trova radice in una comunione incidentale impropria o di godimento tra diritti qualitativamente eterogenei, in quanto la cosa è goduta per una quota dagli eredi a titolo di proprietà e per l'altra dal legatario a titolo di usufrutto. Lo stato d'indivisione ereditaria, pertanto, non è di ostacolo a che il possesso esercitato dal coniuge legatario "ex lege" su taluni beni sia qualificabile come possesso a titolo di usufrutto per la quota spettante ad esso ai sensi dell'art. 581 c.c., nel testo previgente all'anzidetta novella del 1975.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 355 del 10 gennaio 2011)