Articolo 987 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Miniere, cave e torbiere

Dispositivo

Note

(1) Il divieto riguarda lo sfruttamento integrale o parziale del sottosuolo, in un terreno già deputato all'agricoltura, ma esso non comporta, in ogni caso, anche di non effettuare nuovi scavi sul suolo già destinato alla costituzione dell'usufrutto.

(2) Se vi è un pregiudizio per il fondo, a chi cerca minerali fa capo una responsabilità di tipo oggettivo.Nel determinare il danno va tenuto conto, altresì, delle implicazioni della svalutazione monetaria.