Articolo 989 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto

Dispositivo

Note

(1) Che il fondo sia deputato alla produzione di legna è elemento da presumersi nel primo caso, ma nel secondo si tratta di una circostanza che deve essere specificamente provata dall'usufruttuario, ad esempio dimostrando che il proprietario aveva l'abitudine di individuare annualmente ogni un preciso numero di alberi per immetterli in un secondo momento sul mercato.

(2) Si deve far riferimento alle pratiche usate in luoghi limitrofi, con analoghi caratteri colturali.