Articolo 992 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pali per vigne e per altre coltivazioni

Dispositivo

L'usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione (1).

Note

(1) Vedi l'art. 989 del c.c..