Articolo 992 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Pali per vigne e per altre coltivazioni
Dispositivo
L'usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione (1).
Note
(1) Vedi l'art. 989 del c.c..