Articolo 995 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Cose consumabili
Dispositivo
Se l'usufrutto comprende cose consumabili, l'usufruttuario ha diritto di servirsene (1) e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta.
Mancando la stima, è in facoltà dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità [1258] (2).
Note
(1) Al quasi-usufruttuario, che può disporre della cosa, si riconosce il conseguente potere di alienare il bene stesso.
(2) A parere di certa dottrina l'istituto in esame è assimilabile al mutuo; altri autori affermano, invece, che relativamente all'obbligazione deltantundem eiusdem generis,non potrebbero applicarsi gli artt.1816 e1817, in base ai quali, se non è fissato un termine preciso, l'usufruttuario dovrebbe restituire la cosa ogni volta che il giudice stabilisse in questo senso.