Articolo 997 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impianti, opifici e macchinari

Dispositivo

Note

(1) La disposizione si applica esclusivamentealle macchine comprese in un contesto di natura industriale, viceversa si rientra nell'ambito delle cose deteriorabili.

(2) A seguito della sostituzione, l'usufruttuario diventa proprietario delle cose staccate, mentre quelle nuove sono del proprietario.

(3) L'usufruttuario di un'azienda (v.2561) non deve pregiudicare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti operando tutte le riparazioni necessarie, senza, peraltro, avere diritto ad alcuna indennità.