Articolo 997 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Impianti, opifici e macchinari
Dispositivo
Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva (1), l'usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire (2) durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni [1004], il proprietario, al termine dell'usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità (3).
Note
(1) La disposizione si applica esclusivamentealle macchine comprese in un contesto di natura industriale, viceversa si rientra nell'ambito delle cose deteriorabili.
(2) A seguito della sostituzione, l'usufruttuario diventa proprietario delle cose staccate, mentre quelle nuove sono del proprietario.
(3) L'usufruttuario di un'azienda (v.2561) non deve pregiudicare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti operando tutte le riparazioni necessarie, senza, peraltro, avere diritto ad alcuna indennità.