Articolo 1038 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Indennità per l'imposizione della servitù

Dispositivo

Prima d'imprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l'indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento [1032] comma 3, [1039] del fondo da intersecare (1) (2).

Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la metà del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente può fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purché tutto segua senza danno dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.

Note

(1) L'obbligo di versare l'indennità deriva dalla sentenza che ha stabilito il venire in essere della servitù di acquedotto coattivo e, al contempo, rappresenta un onere al fine di esercitare la servitù medesima.

(2) Il titolare del fondo dominante, oltre a versare il valore dei terreni da occupare, deve pagare un'indennità atta a bilanciare il sacrificio che il proprietario del fondo servente viene a subire al momento della realizzazione dell'acquedotto.In essa non sono compresi i danni futuri, passibili di misurazione volta per volta.Se la costituzione della servitù riguarda un tempo fino ai nove anni (art. 1039 del c.c.), l'indennità spettante al proprietario del fondo dominante corrisponde alla metà di quanto previsto per quella ultranovennale o perpetua ed è accompagnata, dall'obbligo, una volta scaduto il termine, di restituire il suolo occupato e quello circostante nelle stesse condizioni in cui era precedentemente alla costituzione della servitù.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 16495/2019

L'indennità di asservimento, prevista dall'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere determinata riducendo proporzionalmente l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione; ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 1038, comma 1, c.c. che, in riferimento alla diversa fattispecie delle servitù di acquedotto e scarico coattivo, commisura l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente all'intero valore venale del terreno occupato, in quanto, da un lato, la sua applicabilità in materia di opere pubbliche è preclusa dall'operatività della disciplina speciale dettata in materia di espropriazione e, dall'altro, essa presuppone che il proprietario del fondo servente perda la disponibilità della parte di terreno da occupare per la costruzione dell'acquedotto.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16495 del 19 giugno 2019)

2Cass. civ. n. 51/2001

In materia di imposizione di fatto di servitù pubblica di acquedotto, a seguito di realizzazione dell'opera idraulica senza una regolare procedura ablatoria, trova applicazione analogica l'art. 1038 c.c., che distingue, ai fini della determinazione dell'indennità, tra le parti fisicamente occupate dall'opera idraulica e quelle costituenti le cosiddette fasce di rispetto necessarie per lo spurgo e per la manutenzione delle condotte, stabilendo che per le prime sia corrisposto al proprietario l'intero valore e per le altre soltanto la metà di tale valore, tenuto conto della possibilità, espressamente riconosciuta al proprietario stesso dal secondo comma, di continuare a sfruttarle economicamente e di rimuovere e trasportare il materiale ammucchiato «purché senza danno dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione». Pertanto, il giudice adito con azione di risarcimento non può, senza incorrere in violazione della norma in parola, adottare per le fasce laterali di rispetto, lo stesso criterio indennitario prescritto dal primo comma per la superficie direttamente interessata dalla condotta, salvo che non ricorrano particolari circostanze in forza delle quali sia totalmente esclusa per esse quella utilizzabilità, sia pure limitata, prevista e consentita dal secondo comma dell'art. citato.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 51 del 13 febbraio 2001)

3Cass. civ. n. 5421/1977

Alla fine della liquidazione delle indennità spettanti al proprietario di un immobile, per effetto dell'assoggettamento del bene a più servitù coattive (nella specie, di elettrodotto e di acquedotto), in forza di unico provvedimento prefettizio, il calcolo del pregiudizio subito deve essere effettuato non prendendo a base, per ciascun asservimento, il valore originario dell'immobile, in quanto ciò si tradurrebbe in un arricchimento per l'indennizzato, ma bensì stabilendo una graduazione temporale fra gli asservimenti medesimi, con la conseguente determinazione del danno provocato da ciascuna servitù in relazione al valore del bene risultante dalla precedente servitù, ovvero, qualora tale graduazione non sia possibile, alla stregua dell'oggettivo contenuto del provvedimento impositivo e delle procedure adottate, mediante un'equa valutazione dell'impoverimento complessivamente subito dal proprietario stesso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5421 del 13 dicembre 1977)