Articolo 1040 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Uso dell'acquedotto

Dispositivo

Note

(1) L'utilizzo dell'acquedotto e, di conseguenza, l'esercizio della servitù da parte del titolare del fondo dominante, può essere mutata dallo stesso senza che vi sia la necessità di un previo accordo col proprietario del fondo servente, sempre che non diventi maggiormente gravosa la situazione del fondo servente.Laddove, invece, un uso differente dell'acquedotto aggravi la condizione del fondo servente, è necessario il consenso del proprietario ovvero una nuova sentenza costitutiva del diritto di servitù, che ne rettifichi le modalità dell'esercizio (artt.1037-1039 c.c.).

(2) E' indispensabile l'accordo col proprietario del fondo servente ed, in subordine, la sentenza costitutiva, nell'ipotesi in cui l'introduzione di maggiori acque comporti la realizzazione di nuove opere.