Articolo 1042 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui

Dispositivo

Note

(1) La disposizione in esame fa riferimento in modo generico al "corso d'acqua": pertanto, si ritiene applicabile, oltre che alla servitù di acquedotto coattivo, anche a quelle di acquedotto volontario (art. 1058 del c.c.), di scarico coattivo od a scopo di bonifica (artt.1043-1044), nonché ai canali aperti dal proprietario sul suo fondo (art. 911 del c.c.).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 21883/2015