Articolo 1042 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui

Dispositivo

Se un corso d'acqua (1) impedisce ai proprietari dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare l'irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall'usucapione [1158].

Note

(1) La disposizione in esame fa riferimento in modo generico al "corso d'acqua": pertanto, si ritiene applicabile, oltre che alla servitù di acquedotto coattivo, anche a quelle di acquedotto volontario (art. 1058 del c.c.), di scarico coattivo od a scopo di bonifica (artt.1043-1044), nonché ai canali aperti dal proprietario sul suo fondo (art. 911 del c.c.).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 21883/2015

La valutazione dell'esistenza dell'irreversibile trasformazione, quale presupposto dell'occupazione cd. acquisitiva, va effettuata con riferimento agli immobili compresi nel piano urbanistico attuativo singolarmente considerati, verificando se essi abbiano subito una trasformazione nel loro aspetto materiale, mutando fisionomia strutturale e funzionale, mentre deve escludersi la possibilità di operare una tale valutazione con sintetico riferimento all'intera area compresa nel piano, non essendo sufficiente che sia globalmente realizzata la destinazione in esso prevista, a prescindere dall'entità e dalla rilevanza manipolativa dei singoli interventi costruttivi, ferma restando la tutela, prevista dagli artt. 40 della l. n. 2359 del 1865 e 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, in caso di occupazione acquisitiva parziale, in ragione dell'eventuale deprezzamento subito dalla parte residua.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21883 del 27 ottobre 2015)