Articolo 1046 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Norme per l'esecuzione delle opere

Dispositivo

Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'articolo [1033] e degli articoli [1035] e [1036] (1).

Note

(1) Si vedano le disposizioni positivizzate dall'art. 1043 all'art. 1045.