Articolo 1053 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Indennità
Dispositivo
Nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio (1).
Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve prima d'imprendere le opere o di iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'articolo [1038].
Note
(1) Nell'ipotesi prevista da tale articolo l'indennità non comprende solo ildanno effettivoal fondo causato dall'aver esercitato la servitù di passaggio coattivo, ma anche ildeprezzamentoche ne è derivato.
Massime giurisprudenziali (9)
1Cass. civ. n. 17860/2024
Nella determinazione di una servitù di passaggio su un fondo intercluso, il giudice deve individuare il percorso più idoneo a raggiungere la pubblica via, rispettando il criterio del "minimo mezzo", come previsto dall'art. 1051 c.c., e determinando l'indennità dovuta ex art. 1053 c.c., nel contraddittorio di tutti gli aventi diritto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17860 del 28 giugno 2024)
2Cass. civ. n. 27719/2022
L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, cosicché per la sua determinazione si deve tenere conto del pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli. Da tale principio discende che le spese sostenute dai proprietari di un fondo per costruirvi una strada non possono essere considerate un "pregiudizio" causato dalla successiva imposizione, su tale fondo, di una servitù di passo lungo il tracciato stradale.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27719 del 22 settembre 2022)
3Cass. civ. n. 23078/2022
In tema di diritti reali, ove la servitù coattiva di passaggio venga istituita su un preesistente percorso, non abbisognante di modifica alcuna, l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. deve essere quantificata in misura proporzionata al danno cagionato, costituito dall'implementato uso del percorso, non potendosi quantificare la predetta indennità alla stregua del costo a suo tempo affrontato dal proprietario del fondo asservito per mettere in opera la strada nel suo esclusivo interesse.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23078 del 25 luglio 2022)
4Cass. civ. n. 21866/2020
L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 11/02/2015).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21866 del 9 ottobre 2020)
5Cass. civ. n. 9543/2018
La domanda diretta a far valere il diritto all'indennità ex art. 1053 c.c. in conseguenza dell'adozione di una pronuncia costitutiva di servitù di passaggio coattivo - azionabile anche in via autonoma, in separato giudizio - non rientra tra quelle per cui è prevista la trascrizione ai sensi degli artt. 2652, 2653, 2690 e 2691 c.c., sicchè, non operando la clausola di salvezza degli effetti della trascrizione contemplata dall'art. 111, comma 4, ultimo periodo, c.p.c., la decisione, emanata nei confronti della parte originaria fa stato ed è eseguibile nei riguardi del successore a titolo particolare, restando del tutto irrilevante il momento in cui avvenne la trascrizione ad opera di quest'ultimo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/11/2013).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9543 del 18 aprile 2018)
6Cass. civ. n. 10269/2016
L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva determinato l'indennità ex art. 1053 c.c. facendo esclusivamente riferimento all'estensione dell'area soggetta a servitù in relazione al valore di mercato dell'intero fondo asservito, omettendo, tuttavia, di considerare, da un lato, l'incidenza derivante dalla ricomprensione del cespite in area PIP e, dall'altro, il danno patito in concreto dall'intero fondo per effetto dell'asservimento).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10269 del 18 maggio 2016)
7Cass. civ. n. 14922/2010
Il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve formare oggetto di specifica domanda da parte del titolare del fondo servente, che può essere comunque proposta anche in separato giudizio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14922 del 21 giugno 2010)
8Cass. civ. n. 5680/2004
Il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve essere oggetto di specifica domanda.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5680 del 22 marzo 2004)
9Cass. civ. n. 4999/1994
L'indennità dovuta dal proprietario del fondo a favore del quale è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente. Ne consegue che ai fini della determinazione dell'indennità non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, ma si deve tenere conto di ogni ulteriore pregiudizio subito dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4999 del 21 maggio 1994)