Articolo 1057 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Passaggio di vie funicolari

Dispositivo

Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario e industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1758/1974

Per ottenere la costituzione della servitù coattiva di teleferica occorre dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 della L. 13 giugno 1907, n. 403.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1758 del 17 giugno 1974)