Articolo 1060 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Servitù costituite dal nudo proprietario

Dispositivo

Il proprietario può, senza il consenso dell'usufruttuario, imporre sul fondo le servitù che non pregiudicano il diritto di usufrutto [1078] (1).

Note

(1) Tale disposizione si può applicare per analogia anche al diritto di superficie (artt.952 ss. c.c.).