Articolo 1080 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Presa d'acqua continua

Dispositivo

Il diritto alla presa d'acqua (1) continua si può esercitare in ogni istante [1084] ss.].

Note

(1) La servitù di presa d'acqua consiste nel diritto di intercettare l'acqua o derivarla dal fondo servente (in ciò si differenzia dalla servità di acquedotto coattivo,art. 1033 del c.c.) per trasferirne una determinata quantità in quello dominante.Va tenuta distinta dalla servitù di attingere acque, non essendo richiesta in quest'ultima ipotesi l'esistenza di interventi particolari.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 2949/2016

Ai fini della costituzione della servitù di presa d'acqua per destinazione del padre di famiglia occorre che l'originario unico proprietario abbia impresso un'oggettiva situazione di subordinazione o servizio tra i fondi, mediante collocazione nel fondo servente di tubazioni di conduzione dell'acqua che, fuoriuscendo dalla fonte o dallo sbocco ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano visibili e stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del fondo dominante.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 2949 del 16 febbraio 2016)

2Cass. civ. n. 14654/2007

In tema di servitù di presa d'acqua, deve ritenersi predicabile, ai sensi dell'art. 1062 c.c., la costituzione per destinazione del padre di famiglia tutte le volte in cui l'originario unico proprietario, imprimendo una oggettiva situazione di subordinazione o di servizio tra i fondi, abbia collocato in quello servente delle tubazioni per la conduzione dell'acqua che, fuoriuscendo dai pozzi ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano non soltanto visibili, ma anche stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del secondo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14654 del 22 giugno 2007)

3Cass. civ. n. 1315/2003

La servitù di presa d'acqua può avere ad oggetto materiale l'acqua fornita da un ente pubblico al fondo servente, donde viene prelevata a favore del fondo dominante, atteso che l'acqua fornita da tale ente al titolare del fondo servente, nel momento in cui è immessa nella condotta di tale fondo, non è più da considerarsi pubblica, ma privata, e che nel nostro ordinamento non è richiesto il requisito, posto dal diritto romano, che l'acqua - oggetto della presa - sia «viva», ossia legatain perpetuoad una «porzione del fondo». Infatti, la derivazione d'acqua può essere eseguita anche da un serbatoio, da un canale o da una condotta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1315 del 29 gennaio 2003)

4Cass. civ. n. 7475/1995

La servitù di presa d'acqua, alla quale si riferisce l'art. 1080 c.c., ha per contenuto le facoltà di prelevare o derivare, mediante manufatti, l'acqua esistente nel fondo servente per condurla, in una determinata quantità, nel fondo dominante.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7475 del 6 luglio 1995)