Articolo 1089 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Acqua impiegata come forza motrice
Dispositivo
Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice (1) non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
Note
(1) Se l'acqua non viene usata come forza motrice, si applica l'art. 1048.